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Formazione, il corso riconosciuto dal Consiglio nazionale forense è esente Iva

Dalle Entrate via libera al corso accreditato per l’abilitazione all’esame di avvocato

Esenti da Iva i corsi di formazione per l’abilitazione di avvocato (se riconosciuti dal Consiglio nazionale forense) e le attività di third party litigation funding, in quanto aventi natura finanziaria.

Con le risposte a interpello 82 e 83, l’agenzia delle Entrate si pronuncia sul perimetro dell’esenzione Iva di cui ai nn. 20) e 1), articolo 10 del Dpr 633/72.

Riguardo ai corsi di formazione per l’accesso alla professione forense, le Entrate rilevano in capo al Consiglio nazionale forense l’idoneità ad effettuare il riconoscimento ai fini fiscali dei corsi svolti da una scuola forense privata. È noto che, ai fini dell’esenzione dall’Iva, devono sussistere congiuntamente una condizione oggettiva (ovvero deve trattarsi di attività di formazione, aggiornamento, etc.) e una condizione soggettiva, per cui l’attività deve essere svolta da un istituto o scuola riconosciuto da un ente pubblico, anche attraverso l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento.

Nel caso specifico del corso di formazione prodromico all’esame di abilitazione di avvocato, l’agenzia delle Entrate ritiene sussistenti entrambe le condizioni: in primis, perché la scuola è accreditata presso il Consiglio nazionale forense che, quale ente pubblico non economico, possiede le competenze per poter effettuare il riconoscimento; in secondo luogo, perché il corso obbligatorio di formazione svolto dalla scuola forense è stato oggetto di specifico riconoscimento.

Secondo le Entrate (con richiamo alle linee guida di attuazione del Dm 17/2018), ciò implica che l’accreditamento del corso non può essere esteso a sue eventuali ripetizioni.

Tale risposta sembrerebbe confermare, sebbene solo in parte, le considerazioni che il Cndcec ha rivolto ad un Consiglio dell’ordine dei commercialisti locale. Sicché, alla luce della prassi di ieri, si deve concludere che anche l’attività di formazione obbligatoria a favore degli iscritti all’ordine locale può essere ricondotta nel regime di esenzione Iva se riconosciuta da parte del Consiglio nazionale, in quanto ente pubblico.

L’altro chiarimento in termini di esenzione riguarda un’attività nella quale investitori privati (litigation funders), che non hanno legami con una controversia, investono, dietro corrispettivo, nel procedimento giudiziario sostenendone le spese, trattenendo poi gli eventuali risarcimenti. Considerando tali contratti, sotto il profilo civilistico, come contratti aleatori, aventi natura finanziaria, l’Agenzia li ritiene esenti ai fini Iva. Le somme eventualmente incassate, in caso di esito favorevole del giudizio, dovrebbero essere considerate, invece, irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta.

Fonte: Il Sole 24ORE

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