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Beni ai soci, minusvalenza deducibile se il corrispettivo non è inferiore al valore normale

La legge 197/2022 consente di far riferimento al valore catastale dell’immobile solo se la cessione determina il realizzo di un componente positivo di reddito per calcolare la sostitutiva

La domanda

“È deducibile ai fini Ires e Irap la minusvalenza generata dalla cessione agevolata ex lege 197/2022? Una srl possiede un immobile abitativo patrimonio con valore contabile pari a 400 e valore di mercato pari a 800. Nel 2023 l’immobile viene ceduto in base alla legge 197/2022 a uno dei soci: nell’atto le parti ai fini del pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta sostitutiva optano per la determinazione del valore in base alla rendita catastale rivalutata; valore individuato in 220 euro. La società emette fattura al socio per 220 euro. La minusvalenza contabile determinata come differenza tra il valore di bilancio (400) e il prezzo di cessione agevolata (220), pari a 180 è fiscalmente deducibile?”
A. F. – Milano

La minusvalenza derivante dalla cessione agevolata ai soci dei beni immobili può essere dedotta ai fini Ires qualora determinata prendendo a riferimento un corrispettivo non inferiore al valore normale del bene. Ai fini Irap – coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 37/E del2016 in relazione alla deducibilità del differenziale negativo di reddito rilevato in contabilità (ricavi e costi) per effetto dell’assegnazione di beni merce – la minusvalenza è deducibile secondo l’importo rilevato in contabilità, sulla base del principio della presa diretta dal bilancio. L’agenzia delle Entrate ha fornito questa interpretazione con la risoluzione 101/2017 evidenziando che occorre attribuire rilevanza – per la determinazione dell’imposta sostitutiva – al corrispettivo soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale o catastale dei beni ceduti (circolare 26/E del 2016). In particolare, nel determinare la plusvalenza derivante dalla cessione del bene al socio, la norma:

a) si preoccupa di considerare un valore del bene non inferiore rispetto a quello normale;

b) consente di beneficiare del valore catastale in luogo del valore normale dell’immobile.

In altri termini, da tale previsione normativa emerge un duplice contenuto: da un lato la necessità di tutelare l’esigenza dell’Erario (con la previsione di un valore del bene non inferiore rispetto a quello normale) – considerato che il corrispettivo della cessione è stabilito all’interno di un rapporto sociale (socio-società) e non tra parti indipendenti – dall’altro la previsione di un beneficio che si concretizza nella possibilità per il contribuente di poter utilizzare il valore catastale in alternativa al valore normale (sempreché il corrispettivo non risulti superiore). Ciò premesso, appare ragionevole ritenere che il beneficio consentito dalla norma, di far riferimento al valore catastale dell’immobile, possa trovare applicazione solo nel caso in cui la cessione determini il realizzo di un componente positivo di reddito (plusvalenza) sul quale calcolare l’imposta sostitutiva. Ciò è confermato, peraltro, dal tenore letterale della norma agevolativa in esame, la quale detta le regole di determinazione del corrispettivo – ivi compresa quella dell’utilizzo del valore catastale dell’immobile – «ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva» e, quindi, solo in presenza di un componente positivo di reddito. Nella diversa ipotesi di assenza di base imponibile, invece, deve ritenersi che non sia possibile dedurre la minusvalenza derivante dalla cessione utilizzando il riferimento al valore catastale dell’immobile. Tale minusvalenza potrà essere dedotta ai fini fiscali (circolare 37/E del 2016) qualora sia stata determinata utilizzando il valore normale dell’immobile, così come previsto dalla norma agevolativa in esame. Anche in tale ipotesi, infatti, non viene meno l’esigenza della norma sopra evidenziata di far riferimento al valore normale per disciplinare il rapporto di scambio tra socio e società. Tale soluzione è coerente, peraltro, con quanto affermato nella circolare 37/E del 16 settembre 2016 che – con riferimento al differenziale negativo di reddito rilevato in contabilità (ricavi e costi) per effetto dell’assegnazione di beni merce – ha attribuito rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi a tale differenziale sempreché il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale.

Risposta a cura di: Gianluca Dan

Fonte: Il Sole 24ORE

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