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Unione Europea, sul transfer pricing prosegue l’iter della bozza di direttiva

L'Europa punta ad armonizzare le regole europee in materia di prezzi di trasferimento con l’introduzione di una definizione comune di principio di libera concorrenza

Tempi più rapidi per la direttiva Ue sul transfer pricing: il Parlamento europeo ha approvato nei giorni scorsi una risoluzione che anticipa l’entrata in vigore delle nuove norme dal 2026 al 2025. Tra le altre novità approvate dagli europarlamentari anche il ripristino del Forum congiunto dell’Ue, con l’obiettivo di avere finalmente delle regole comuni sulla determinazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo.

Il pacchetto legislativo Business in Europe
Lo scorso settembre la Commissione europea ha presentato una bozza di direttiva per armonizzare le regole sul transfer pricing all’interno della Ue. Il transfer pricing indica la determinazione dei prezzi delle transazioni tra società dello stesso gruppo che operano in Stati diversi ed è stato spesso utilizzato per versare meno imposte e trasferire utili societari da una giurisdizione a un’altra.
L’obiettivo della direttiva è aumentare la certezza fiscale per le imprese, evitare i rischi di contenziosi o di doppie imposizioni ma anche ridurre la possibilità per le aziende di usare il transfer pricing per mettere in atto pianificazioni fiscali aggressive.
La proposta di direttiva è stata inserita nell’ambito di un pacchetto di iniziative, denominato “Business in Europe: Framework for Income Taxation” (Befit), adottato per ridurre i costi di compliance per le imprese che operano in più Stati. Per quanto riguarda il transfer pricing, i costi di compliance riguardano soprattutto l’obbligo che le aziende hanno di determinare i prezzi che si possono considerare di libera concorrenza e di effettuare studi e compilare e mantenere/aggiornare la relativa documentazione.

L’obiettivo delle nuove norme
La direttiva intende armonizzare le regole europee in materia di prezzi di trasferimento con l’introduzione di una definizione comune di principio di libera concorrenza, denominato nell’articolo 3 della bozza come “la norma internazionale che prescrive che le imprese associate debbano negoziare tra loro come se fossero terzi indipendenti. In altri termini, le operazioni tra due imprese associate dovrebbero riflettere il risultato che si sarebbe ottenuto se le parti non fossero collegate, ossia se le parti fossero indipendenti l’una dall’altra e l’esito (prezzo o margini) fosse determinato da forze di mercato (libero)”. La bozza della Commissione, inoltre, chiarisce il ruolo delle linee guida dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sui prezzi di trasferimento, pubblicate per la prima volta nel 1995 e regolarmente aggiornate. Il documento, in particolare, evidenzia come il fatto che ogni Stato Ue goda di un’ampia discrezionalità nell’interpretare e applicare le linee guida dell’Ocse sui prezzi di trasferimento generi disparità di trattamento per le imprese.

La decisione del Parlamento
Con 438 voti favorevoli, 99 contrari, 63 astenuti, l’organo legislativo europeo ha approvato una risoluzione importante che, oltre ad anticipare l’introduzione della direttiva al 2025, evidenzia come anche se attualmente le linee guida a livello internazionale sul transfer pricing siano quelle dell’Ocse, anche l’Onu sta lavorando all’elaborazione di indicazioni sull’argomento, che potrebbero diventare importanti per i Paesi europei. La risoluzione, inoltre, invita alla ricostituzione del Forum congiunto dell’Ue sui prezzi di trasferimento con un mandato più ampio rispetto al passato. Il Forum, per la sua composizione eterogenea (costituito da esperti fiscali degli Stati membri, rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle università e della società civile) potrebbe offrire  indicazioni pratiche e spunti basati su una visione congiunta tra Fisco e contribuenti.

 
Fonte: Agenzia delle Entrate

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