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Turismo e agenzie di viaggio, cessione dei crediti d’imposta da comunicare via pec

L’agenzia delle Entrate definisce le modalità e il modello per la trasmissione delle informazioni

Cessione di crediti d’imposta per le imprese turistiche e per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio da comunicare via pec alle Entrate. A stabilire le modalità per “tracciare” il trasferimento dei bonus è il provvedimento 163586/2024 delle Entrate a cui si accompagna il modello per la comunicazione.

Le agevolazioni

Come ricorda il provvedimento, l’articolo 1 del Dl 152/2021 ha previsto, tra l’altro, un credito d’imposta alle imprese turistiche (indicate al comma 4 dell’articolo), in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, interventi di digitalizzazione.

L’articolo 4 sempre del Dl 152/2021 ha introdotto per agenzie di viaggio e tour operator un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Entrambi i crediti d’imposta:

  • sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997;
  • in alternativa, sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

La comunicazione

Le cessioni dei crediti vanno comunicate all’agenzia delle Entrate utilizzando il modello predisposto insieme al provvedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata: cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it

Considerato che i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero, l’eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione.

Il codice identificativo

La tracciabilità è assicurata dall’attribuzione di un codice identificativo a ciascuno dei crediti riconosciuti ai beneficiari, i cui dati sono preventivamente comunicati dal ministero del Turismo all’agenzia delle Entrate.

In alternativa all’ulteriore cessione, i cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione in F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari previsti dalle risoluzioni n. 47/E e n. 73/E del 2023.

Fonte: Il Sole 24ORE

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