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Ravvedimento speciale, termine al 31 maggio

Riapertura anche per le annualità precedenti il 2022, ma con pagamento in unica soluzione

Riapertura del ravvedimento speciale anche per gli anni precedenti al 2022 con slittamento dei relativi adempimenti al 31 maggio prossimo. È quanto emerge dalla bozza del decreto legge approvato il 26 marzo dal Consiglio dei ministri (si veda il Sole 24 Ore di ieri). Il nuovo provvedimento, infatti, oltre a nuove misure fiscali prevede espressamente:

a) la rinnovata possibilità di accedere al ravvedimento speciale (originariamente previsto dall’articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 197/2022) per i periodi di imposta 2021 e precedenti;

b) la postergazione del termine del 31 marzo, già previsto per l’analoga regolarizzazione concernente le infedeltà dichiarative relative all’esercizio fiscale 2022 (autonomamente disciplinata dall’articolo 3, comma 12-undecies, del Dl 215/2023) al 31 maggio 2024.

Le modalità per avvalersi di queste due opportunità non sono esattamente identiche.

Ravvedimento speciale per il 2022

Entro il termine del 31 maggio 2024 dovrà essere trasmessa la dichiarazione integrativa, unitamente al pagamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni (ridotte a 1/18 del minimo edittale).

Resta confermata la possibilità di optare per il pagamento dilazionato in un massimo di quattro rate, rispettivamente scadenti il 31 maggio, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024 (ricordando che sulle rate successive alla prima si rendono altresì dovuti gli interessi da dilazione al saggio del 2% su base annua).

Ravvedimento speciale per le annualità 2021 e precedenti

Entro il medesimo termine del 31 maggio 2024 dovranno essere trasmesse le pertinenti dichiarazioni integrative, unitamente al pagamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni (anche in questo caso ridotte ad 1/18 del minimo edittale).

In alternativa al pagamento in unica soluzione dell’intero carico, è altresì prevista la possibilità di versare entro il 31 maggio 2024 le prime cinque rate già previste dall’art. 1, comma 174, del legge 197/2022, dilazionando il residuo dovuto in tre rate successive, rispettivamente previste per le scadenze progressive del 30 giugno, del 30 settembre e del 20 dicembre 2024 (ed anche in questo caso si renderanno dovuti gli interessi al saggio del 2%). Da notare che la riapertura valevole sul periodo di imposta 2021 e precedenti, viene riservata ai soli contribuenti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non abbiano già fruito della regolarizzazione prevista dall’articolo 1, commi 174 e seguenti, del legge 197/2022.

Occorre tuttavia comprendere se la preclusione operi per la regolarizzazione di tutti i periodi di imposta ovvero solo quelli già oggetto di ravvedimento ex legge 197/2022. Si pensi all’ipotesi di un contribuente che, entro il 30 settembre 2023 abbia regolarizzato violazioni relative all’anno 2018 e 2019 presentando le relative dichiarazioni integrative. La preclusione nei suoi confronti – prevista dalla nuova norma – potrebbe operare solo per un ulteriore ravvedimento relativo ai medesimi anni (2018 e 2019) ovvero anche per gli altri periodi di imposta (2017, 2020, 2021). Appare verosimile che la preclusione riguardi esclusivamente i periodi di imposta per i quali si è già fruito di analoga regolarizzazione.

Certamente va espresso apprezzamento e condivisione per l’intervento normativo estensivo, in mancanza del quale l’ipotesi di una mera riapertura dei termini per le sole dichiarazioni del 2022 avrebbe ingenerato dubbi applicativi di incerta risoluzione, nonché perplessità di ordine sia logico che sistematico (a più riprese evidenziate sulle pagine del Sole 24 ore).

Fonte: Il Sole 24ORE

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