Possono partire le domande per i nuovi incentivi fiscali per la mediazione civile e commerciale. È infatti attiva la piattaforma per chiedere i crediti di imposta riconosciuti dalla riforma Cartabia della giustizia civile (decreto legislativo 149/2022). Ospitata sul sito del ministero della Giustizia (all’indirizzo lsg.giustizia.it), è accessibile tramite Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta di identità elettronica (Cie).
Per le parti e gli organismi
Le domande vanno presentate entro il prossimo 31 marzo per le procedure iniziate dopo il 30 giugno 2023 (quando è entrata in vigore la riforma) e concluse entro fine anno.
In particolare, per la mediazione sono previsti crediti d’imposta:
– fino a 600 euro (o 300 se non c’è l’accordo) a copertura dell’indennità pagata agli organismi di mediazione; se la mediazione è condizione di procedibilità, nella cifra rientra anche la parcella dell’avvocato;
– fino a 518 euro nelle mediazioni demandate dal giudice, a copertura del contributo unificato versato per il giudizio estinto con l’accordo;
– un credito d’imposta per gli organismi per “recuperare” le indennità non versate dalle parti ammesse al patrocinio statale.
La piattaforma va utilizzata anche per chiedere i crediti già previsti in passato per la negoziazione assistita: fino a 250 euro per il compenso del legale, se la procedura ha successo.
Dopo essere entrati nel sistema, occorre scegliere la voce «istanza credito di imposta» e completare i moduli online che guidano a inserire le informazioni necessarie.
Una volta ricevute le domande (come chiarisce il decreto ministeriale 1° agosto 2023 attuativo della riforma Cartabia), il ministero della Giustizia farà le verifiche necessarie e comunicherà ai richiedenti l’importo spettante entro il prossimo 30 aprile.
I crediti d’imposta riconosciuti saranno utilizzabili in compensazione tramite modello F24 o, per chi non è titolare di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Per gli avvocati
La piattaforma deve essere utilizzata anche dagli avvocati che hanno assistito (nelle mediazioni e nelle negoziazioni assistite obbligatorie) le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato se intendono utilizzare il credito d’imposta anziché il pagamento diretto.
Le domande vanno presentate tra il 1° gennaio e il 31 marzo o tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ogni anno. Il ministero della Giustizia comunicherà l’importo riconosciuto rispettivamente entro il 30 aprile o entro il 30 ottobre. I crediti d’imposta saranno utilizzabili in compensazione tramite il modello F24.
Fonte: Il Sole 24ORE