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Comunità energetiche, no al cumulo con il superbonus

comunità energetiche
Le Faq del ministero dell’Ambiente chiudono all’utilizzo della tariffa incentivante sull’energia ed escludono l’accesso al Pnrr.

La tariffa incentivante sull’energia, legata alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili, non può essere cumulata con le agevolazioni del superbonus. Così come non è possibile cumulare con i bonus casa il contributo Pnrr, nato per i piccoli Comuni. Restano, così, esclusi da questi incentivi gli impianti fotovoltaici realizzati grazie al 90 o al 110 per cento. Mentre qualche spazio in più c’è per chi ha utilizzato lo sconto base per le ristrutturazioni.

Il chiarimento arriva con le Faq, pubblicate dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, insieme al decreto che punta a stimolare nel nostro paese la nascita delle comunità.

La tariffa incentivante è una delle due forme di sostegno previste dal provvedimento per l’energia autoconsumata. L’altra è un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), dal valore di circa 8 euro/MWh nel 2023, ma variabile di anno in anno. La tariffa, secondo la risposta del ministero, «non si applica all’energia elettrica che è stata prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al superbonus». Quindi, l’utilizzo della detrazione o del credito di imposta (in tutte le sue forme) limita le agevolazioni a favore delle comunità.

Le limita, ma non le esclude del tutto perché, come spiega un altro passaggio della risposta del ministero, «per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo Arera per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata».

Questo assetto, però, non riguarda allo stesso modo tutte le forme di bonus edilizi. Sempre in base alle Faq, infatti, è possibile «ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie». Lo sconto base per le ristrutturazioni, infatti, prevede una voce specifica, in base al Testo unico delle imposte sui redditi, dedicata proprio «alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia».

Tutti questi impianti però – spiega ancora la Faq – «non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal Pnrr». Per gli impianti che hanno avuto accesso ai bonus edilizi, allora, c’è anche l’esclusione da questa agevolazione.

Per le sole comunità i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5mila abitanti, è infatti previsto di regola «un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del Pnrr». Questo contributo va a beneficio di chi sostiene la spesa per l’impianto. Cumulandolo con le detrazioni, ci sarebbe una duplicazione dei bonus, sempre vietata dalla legge.

Fonte: Il Sole 24ORE

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