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L’imposta sostitutiva riduce le riserve iscritte a bilancio

Chiudendo debito imposta sostitutiva, aumentano riserve nel bilancio come contropartita, se affrancamento non dovuto.

La domanda

A seguito della risposta a interpello 344/2023 (in tema di imposta sostitutiva di cui all’articolo 110, Dl 104/2020 riguardante la rivalutazione dei cespiti) abbiamo proceduto alla presentazione della dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2020, oltre che al versamento di un importo inferiore dell’ultima rata lo scorso 30 giugno 2023. Ad oggi permane ancora aperto il mastrino contabile del debito per imposta sostitutiva dell’ammontare non versato e non sappiamo quale sia la modalità migliore per la sua chiusura, in particolare: -Ipotesi A, chiusura con la riserva di rivalutazione 104/2020. In questo caso presumiamo che questa modalità possa avere impatti in tema Superace Ace calcolata a suo tempo per gli anni d’imposta 2021 e 2022 (come se a suo tempo avessimo calcolato affrancamento sul netto della rivalutazione), in quanto la quota della riserva realizzata a seguito degli ammortamenti sui maggiori valori dovrebbe essere più alta. -Ipotesi B, chiusura con le sopravvenienze attive non considerandola imponibile ai fini delle imposte Ires ed Irap. Quale delle due ipotesi risulta preferibile o consigliate altre modalità?
G. M. – Padova

Il quesito posto dal lettore si riferisce all’ipotesi di imposta sostitutiva riguardante affrancamento di riserva generatesi a seguito di rivalutazione dei cespiti ex articolo 110, Dl 104/2020 versata in misura eccedente rispetto a quanto dovuto. Si ricorda che l’affrancamento si effettua con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, da versare in un massimo di 3 rate di pari importo (articolo 110, Dl 104/2020): la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre due rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. L’imposta sostituiva va calcolata assumendo come base imponibile l’importo della riserva da riallineamento al netto dell’imposta sostitutiva del 3% versata in sede di riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici (circolare 1° marzo 2022 n. 6/E). Con la risposta n. 344 del 6 giugno 2023, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta iscritte a fronte del riallineamento dei valori civili e fiscali, l’errata determinazione dell’imposta sostitutiva sulle stesse può essere corretta tramite una dichiarazione integrativa. Ai fini della corretta contabilizzazione della chiusura del debito da imposta sostitutiva per affrancamento non dovuto a seguito di quanto sopra, va tenuto presente che l’imposta sostitutiva (non deducibile ai fini fiscali) andava contabilizzata in riduzione di riserve iscritte a bilancio. Ne consegue che lo storno del debito della stessa troverà come contropartita (in questo caso in aumento) le riserve iscritte a bilancio.

Fonte: Il Sole 24ORE

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