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Notifica via pec, non può essere dichiarato nullo l’atto che ha raggiunto il proprio scopo

L’importanza della notifica a mezzo pec ha dato origine a problematiche portate all’esame della giurisprudenza di merito e di legittimità.

La notifica a mezzo Pec costituisce oggi uno dei sistemi fondamentali per le notifiche, non solo degli atti processuali ma anche di quelli posti in essere nel corso di un procedimento di riscossione delle imposte quali ad esempio le cartelle esattoriali. Tale importanza ha dato origine a molteplici problematiche portate a più riprese all’esame della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Vediamone alcune. Una di esse esaminata da parte dei giudici della Corte di giustizia di secondo grado delle Marche e risolta con l’emissione della sentenza 1040/3/2023 ha ad oggetto una eccezione di invalidità rappresentata da parte del ricorrente nei confronti di una cartella esattoriale notificatagli su di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata da parte dell’amministrazione finanziaria. Ad avviso dei giudici tributari tale forma di comunicazione era valida e legittima. Alla base della loro conclusione essi ponevano il principio posto dal comma 4 dell’articolo 156 del Codice di procedura civile che esclude che nel caso in cui l’atto abbia raggiunto il proprio scopo possa essere dichiarata la nullità. Tale principio senza ombra di dubbio applicabile anche agli atti emessi nel corso di un procedimento di riscossione comporta nel caso di cui qui si discute che debba essere esclusa la nullità della notifica tanto da doversi rigettare la relativa eccezione. Il contenuto della cartella esattoriale era perfettamente conosciuto da parte del contribuente che aveva proceduto all’impugnazione dell’atto fatto sicuramente impossibile nel caso di vizi della notifica tali da rendere impossibile la conoscenza del contenuto della cartella esattoriale da parte del contribuente. A nulla rileva l’assenza nel caso di specie di una relata di notifica dovuta all’utilizzo di un sistema di comunicazione telematico che rende superflua la redazione di un documento di tale tipo.

L’utilizzo della notifica a mezzo Pec di un atto messo nel corso di un procedimento coattivo di riscossione era stata esaminato anche sotto un aspetto diverso da parte dei giudici tributari questa volta della Corte di giustizia di primo grado di Roma con la sentenza 14184/6/2023.

In tale caso la validità della comunicazione era stata contestata sotto l’aspetto della mancanza nel registro degli indirizzi Pec di quello del mittente dell’ atto conseguendone la nullità del procedimento di notifica. L’eccezione viene ritenuta infondata da parte dei giudici tributari sulla base di un esame del contenuto della normativa oggi vigente. I giudici tributari fondano la loro decisione sulla prescrizione contenuta all’interno dell’articolo 26 del Dpr 602/1973 che prevede un apposito registro contenente gli indirizzi telematici ove possano essere validamente notificati gli atti. Qualora l’atto venga notificato ad un indirizzo non presente nei predetti registri la comunicazione non potrà essere considerata valida ed efficace. Nel caso di specie la comunicazione era stata effettuata ad un indirizzo indicato da parte del destinatario dell’atto pertanto sotto questo punto di vista non poteva che essere considerata come valida. Al contrario proseguono i giudici tributari nella motivazione della sentenza qui in commento non è possibile rilevare un analogo obbligo per quel che riguarda l’indirizzo del soggetto che richiede la notifica dell’ atto. In assenza di un obbligo di tale la notifica di un atto anche se proveniente da un indirizzo non presente all’interno dei registri non può che essere considerata come valida ed efficace.

Fonte: Il Sole 24ORE

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