Con lo Studio 23-2023/CTS, il Consiglio nazionale del Notariato interviene a delineare il quadro delle diverse forme giuridiche che le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) possono assumere alla luce delle novità della riforma dello sport. Specificando non solo la natura giuridica ma anche il corredo documentale necessario per regolare il passaggio da una forma all’altra, specie in termini patrimoniali.
Le forme giuridiche e le qualifiche
La riforma dello sport individua puntualmente le forme giuridiche attraverso le quali gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi. In particolare, tali enti possono costituirsi come:
- Asd, priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- Asd riconosciuta, ossia dotata di personalità giuridica di diritto privato secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 14 del Dlgs 39/2021 che prevede, tra gli altri, la necessità di un patrimonio minimo fissato in 10 mila euro;
- Ssd sotto forma di società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- enti del Terzo settore iscritti nel relativo Registro unico.
I chiarimenti del Notariato nel passaggio da Asd a Ssd
Un chiarimento arriva con riguardo all’ipotesi di trasformazione da Asd non riconosciuta in Ssd di capitali e cooperative. Le associazioni non riconosciute non rientrano, a rigore, fra gli enti alle quali il legislatore consente la trasformazione eterogenea in società di capitali. Ciò nel presupposto che, secondo la dottrina, sono in grado di offrire la garanzia di una accertata consistenza patrimoniale le sole associazioni riconosciute. Vale a dire quelle già in possesso di personalità giuridica. Escludere tuttavia l’ammissibilità di tale operazione per le Asd prive di personalità giuridica non è condivisibile. Prova ne è quanto previsto proprio nella riforma dello sport che, disciplinando tassativamente le modalità attraverso cui gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi, consente alle parti libere di scegliere l’una o l’altra tipologia tra quelle elencate (articolo 6 Dlgs 36/2021).
In quest’ipotesi, a dire del Notariato, sotto il profilo documentale, occorrerà una relazione di stima che risulta necessaria in tutti i casi in cui l’ente di partenza non sia una società di capitali. Pertanto, anche nell’ipotesi di trasformazioni che coinvolgono le associazioni già riconosciute ex Dpr 361/2000 occorrerà produrre una relazione di stima, considerato che la verifica circa la congruità del patrimonio dell’associazione previsto dalla riforma dello sport per il riconoscimento della personalità giuridica è dettata per finalità diverse.
Fonte: Il Sole 24ORE