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Passaggio generazionale: nel patto di famiglia compensazioni senza esenzione

L’esenzione si applica solo per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie

Al patto di famiglia si applica la disciplina fiscale delle donazioni, sia per quanto riguarda il trasferimento dell’azienda sia per quanto riguarda le liquidazioni dei conguagli, tuttavia, per questi ultimi, l’esenzione ex articolo 3, comma 4-ter del Tusd, in materia di passaggi generazionali, è preclusa.

Queste le importanti conclusioni raggiunte dai giudici di seconde cure di Milano nella sentenza 3245 del 2 novembre 2023 in cui ad essere coinvolte furono tre contribuenti italiane le quali, in ottica di passaggio generazionale, stipularono un patto di famiglia attraverso cui la mamma (disponente) trasferiva a una delle figlie il controllo della società di famiglia (società a responsabilità limitata) e, quest’ultima, in attuazione degli obblighi assunti nei confronti della disponente, si impegnava a versare a ciascuna sorella una somma pari a 355mila euro.

La sentenza in commento risulta di notevole interesse per due ordini di motivi.

Innanzitutto poiché conferma le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte di cassazione espresse prima con l’ordinanza 29506 del 2020 e, successivamente, ribadite con l’ordinanza 19561 del 2022.

In particolare in tali ordinanze, superando il [proprio] precedente orientamento (Cassazione 32823 del 2018) i giudici di legittimità avevano affermato che il patto di famiglia si sarebbe dovuto considerare alla stregua di una donazione modale con la conseguenza che la liquidazione del conguaglio, anche se effettuata dall’assegnatario della azienda/partecipazione, si sarebbe dovuta considerare – anch’essa – ai fini fiscali come una liberalità posta in essere dall’imprenditore/disponente. In particolare veniva affermato che:

«[a]nche se la liquidazione deve essere eseguita dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o della partecipazione societaria, tuttavia, tali attribuzioni sono da lui eseguite a soddisfacimento degli altri legittimari per il solo fatto che egli ha ottenuto l’attribuzione dei beni dell’imprenditore e sul valore di tale attribuzione deve essere calcolata, e liquidata, la quota di legittima».

I giudici di seconde cure avrebbero, dunque, confermato che alle liquidazione perfezionate nei confronti dei cosiddetti legittimari non assegnatari franchigia ed aliquota da applicare dovranno essere quelle previste dal Tusd per i trasferimenti tra genitori e figli (franchigia da 1 milione di euro e aliquota sull’eccedenza pari al 4%).

Sin qui, nulla di nuovo. Trattasi, infatti, solo di (positiva) conferma.

Quel che, invece, interessa (come elemento di “studio”) è l’ipotesi, ventilata dalla difesa della contribuente, di richiedere anche per le liquidazioni ai legittimari non assegnatari l’applicazione dell’esenzione ex articolo 3, comma 4-ter del Tusd. Secondo notaio e contribuente, infatti, all’interno del “famoso” regime di esenzione sui passaggi generazionali si sarebbe dovuto ricomprendere «non solo la specifica attribuzione della disponente in favore della assegnataria principale ma anche le attribuzioni in favore delle legittimarie, stante la considerazione unitaria dell’intero assetto negoziale, che assolverebbe ad una complessiva funzione liberale e successoria, in cui le attribuzioni e liquidazioni ai legittimari sarebbero inscindibilmente connesse alle assegnazioni delle aziende e delle quote societarie”.

Tale ricostruzione non è, tuttavia, piaciuta ai giudici milanesi i quali, dopo aver confermato franchigia da un milione di euro e aliquota al 4%, avrebbero “stoppato” (si veda anche quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 18/E del 29 maggio 2013, pagina 178) la possibilità dell’esenzione ex articolo 3, comma 4-ter del Tusd affermando che: «al patto di famiglia si applica la disciplina fiscale delle donazioni, sia per quanto riguarda il trasferimento dell’azienda sia per quanto riguarda le liquidazioni dei conguagli, tuttavia, ove sussistano i requisiti previsti del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 3, comma 4-ter, solo per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, opera l’esenzione ivi prevista».

Fonte: Il Sole 24ORE

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