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Scissione con scorporo senza diritto di recesso anche per le società di persone

Perizia necessaria solo nei casi limite di scissione a favore di società di capitali

La scissione con scorporo è stato l’argomento più gettonato nei quesiti presentati a Telefisco sulla disciplina delle operazioni straordinarie. Chiarimenti sono stati chiesti sul recesso, sulla perizia e sui beni scorporabili.

L’esclusione diritto di recesso

Tra le deroghe all’ordinaria disciplina della scissione, nell’articolo 2506-ter viene introdotto un nuovo comma 6 con cui si prevede che «Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 2502». Poiché nelle società per azioni la fusione e la scissione non danno mai luogo al recesso, questa modifica porta ad escludere il recesso anche nell’ipotesi in cui la scissione riguardi una srl o una società di persone, quando la scissione avviene mediante scorporo. Sul punto lo Studio 45/2023 del Consiglio Nazionale del notariato ha evidenziato che «tale limitazione del diritto di recesso potrebbe, forse, dipendere dalla circostanza che lo scorporo non determina alcun mutamento dell’entità della partecipazione sociale, ma soltanto una modifica della composizione del patrimonio sociale. Ove, poi, attraverso lo scorporo, si realizzi un mutamento dell’attività che costituisce l’oggetto sociale, è dubbio se, ove la scissa sia una spa o una srl, il diritto di recesso spetti in ragione del verificarsi di una modifica dell’oggetto sociale».

Quando è necessaria la perizia

Secondo la massima 209 del 16 novembre 2023 del Consiglio notarile di Milano la scissione mediante scorporo – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – non richiede la perizia di stima ai sensi degli articoli 2343 e 2465 del Codice civile a meno che si tratti di una scissione di una società di persone a favore di società di capitali (articolo 2501-sexies, comma 7, Codice civile) o che si versi in una delle altre situazioni che rendono necessaria tale perizia nelle ipotesi di fusione o di scissione. La seconda ipotesi dovrebbe riguardare il caso di iscrizione dei beni della scissa in capo alla beneficiaria ad un valore superiore rispetto a quello contabile di provenienza con un corrispondente aumento di capitale sociale della beneficiaria, situazione che nella scissione scorporo, data la struttura dell’istituto, non si dovrebbe mai verificare salvo il caso di scissione di patrimonio netto contabile negativo che abbia un valore corrente positivo.

Beni oggetto di scorporo

Nella scissione mediante scorporo l’articolo 2506.1 del codice civile dispone in modo generico che oggetto di scorporo è una parte del patrimonio della scissa. Pertanto, poiché non si specificano le caratteristiche qualitative di tale patrimonio si deve ritenere che lo stesso può consistere in un’azienda o in un ramo di essa ma anche in singoli elementi patrimoniali non necessariamente coordinati tra loro.

La continuazione dell’attività

La norma prevede che, post scissione, la scissa debba continuare la sua attività. Secondo lo Studio 45/2023 del Consiglio Nazionale del Notariato “risulta difficile ipotizzare che il riferimento alla continuazione dell’attività della scissa debba eventualmente interpretarsi nel senso che attraverso lo scorporo non possa avvenire un mutamento dell’oggetto sociale. Trattasi, infatti, di espressione generica alla quale il legislatore sembra aver fatto ricorso per ribadire la necessità che con lo scorporo non avvenga l’estinzione della scissa.”

Fonte: Il Sole 24ORE

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