Cerca
Close this search box.

Valore in dogana: i diritti di licenza si sommano al valore della transazione

La sentenza 839/2024 della Cassazione valorizza la nozione di controllo tra l’importatore e l’altro soggetto.

Per i beni sono fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza, importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza si aggiunge al valore della transazione, laddove il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività, nonché sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza. Così con la sentenza 839/2024 la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle royalties e valore delle merci in dogana, chiarendo che

Il caso

L’agenzia delle Dogane emetteva un avviso di rettifica per maggiori dazi doganali con riguardo alla merce importata. In particolare, veniva contestato al contribuente di non aver incluso nel valore doganale le royalties dovute dall’importatore alla capogruppo.

Il valore delle merci in dogana assume rilievo fondamentale ai fini della liquidazione della fiscalità doganale, rappresentando la base imponibile per la liquidazione di tutti i dazi ad valorem.

Del resto, si tratta del valore economico riconosciuto, in base alle regole specifiche del settore doganale, alle merci all’atto dell’immissione in libera pratica e rappresenta uno degli elementi fondamentali per la corretta determinazione dei diritti doganali, unitamente alla classificazione e all’origine.

Il valore doganale è da intendersi come il «valore attuale», ossia il prezzo di vendita delle merci in un mercato aperto e caratterizzato dalla libera concorrenza.

Pertanto, il metodo prioritario per la definizione del valore della merce in dogana è il valore della transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare, riferito agli specifici beni oggetto di importazione. In sostanza, detto metodo mira ad attribuire rilievo alla sostanza dell’intera operazione commerciale che precede l’importazione, inclusi i contributi economici e le transazioni correlate all’operazione.

Il valore di riferimento, dunque, è il prezzo effettivo, reale, stabilito tra fornitore e importatore, ossia ricomprende il corrispettivo complessivo, l’insieme di tutti i diritti economicamente valutabili che rappresentano la controprestazione per la vendita.

Da tali considerazioni emerge che i diritti di licenza sono destinati ad incidere sul valore doganale, qualora i corrispondenti beni immateriali siano incorporati nella merce importata, esprimendone un valore economico.

Le tre condizioni

Sul punto, 32, paragrafo 1, lettera c, del Codice doganale comunitario, prevede che al prezzo si addizionano i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare. Devono, in particolare, sussistere tre condizioni: la prima, che i diritti di licenza si riferiscano a merci rivendute tali e quali o formanti oggetto di lavorazioni secondarie successive all’importazione; la seconda, che le merci siano commercializzate con il marchio di fabbrica connesso al diritto di licenza; la terza, che l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.

Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia che il collegamento sussiste laddove un soggetto sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sul secondo: vi è una nozione di controllo in senso ampio che assume rilevanza ai fini dell’inclusione delle royalties nel valore doganale.

I giudici hanno applicato la normativa e i principi, valorizzando la nozione di controllo tra l’importatore e l’altro soggetto.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator