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Contanti sempre da dichiarare alla dogana

La violazione di omessa dichiarazione somme contanti all'entrata/uscita dal territorio si configura anche senza intenti illeciti.

La violazione di omessa dichiarazione di somme per contanti detenute all’atto dell’entrata o dell’uscita dal territorio dello Stato, si perfeziona anche con comportamenti non preordinati a fini illeciti. A chiarirlo è la Cassazione, con l’ordinanza n.1939.

L’accompagnatore di una comitiva di pellegrini doveva consegnare offerte per 200mila euro in un Paese arabo. All’atto della partenza dall’ Italia, per evitare la dichiarazione doganale, che scatta sopra i 10mila euro, consegnava a ciascuno dei pellegrini una busta contenente 5mila euro.

In occasione del controllo era irrogata la sanzione (articolo 3 del Dlgs. 195/2008), per l’omessa redazione della dichiarazione di esportazione di denaro contante per euro 200mila.

A fronte della soccombenza l’interessato ricorreva per Cassazione lamentando l’assenza della condotta sanzionabile, trattandosi di somme detenute da ciascuno inferiori a 10 mila euro. I giudici di appello avrebbero erroneamente valorizzato l’aspettativa a ritornare in possesso del denaro a destinazione. La Cassazione ha respinto il ricorso in quanto la violazione ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione doganale, richiedendo, solo un comportamento cosciente e volontario, anche se non preordinato a fini illeciti o non consapevole dell’illiceità del fatto. La Corte d’appello aveva correttamente valorizzato l’ammissione dell’interessato di essere consapevole della movimentazione di euro 200mila e di aver ripartito la somma in importi sotto soglia per evitare la dichiarazione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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