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Il contraddittorio in Dogana resta concentrato in 30 giorni

In esecuzione della delega fiscale arriva la prima deroga alle modifiche introdotte dallo Statuto del contribuente.

Prima deroga ante litteram dello statuto del contribuente: in dogana termini ridotti per il contraddittorio. Con l’esecuzione della delega fiscale, l’agenzia delle Dogane deroga allo Statuto e non supera i precedenti principi di specialità e contrazione dei termini, per cui lo spazio per le memorie e osservazioni del contribuente ad un’attività di controllo in dogana resta ridotto a 30 giorni. A tanto si giunge sulla base di una interpretazione del diritto unionale (Codice doganale Ue) – tuttavia già presente anche nel precedente quadro normativo – che, di fatto, non considera le novità della delega e tiene fermi i serrati termini delle verifiche.

Dunque, il contraddittorio è, per alcuni versi, garantito anche in dogana, ma i termini di dialogo tra amministrazione e contribuente sono ridotti, sorgendo dubbi circa la loro piena integrazione dei principi di informazione ed effettività.

Il Dlgs 219/23 ha introdotto modifiche allo Statuto del contribuente (legge 212/2000), con diretti impatti anche sui processi di accertamento doganali che, pur nella loro peculiarità, devono essere eseguiti in ossequio alla nuova disciplina quadro. Queste novità sono oggetto della circolare 2/2024 dell’agenzia Dogane Monopoli. Nel provvedimento si dà atto, anzitutto, che i termini speciali di partecipazione al contraddittorio, prima ridotti, per i tributi doganali, a trenta giorni, tornano ordinari per tutti i tributi. Infatti, il nuovo articolo 6-bis dello Statuto, indistintamente, dispone che «tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo». Tuttavia, in questo quadro – osservano le Dogane – insistono, invariate, le norme unionali, prima fra tutte quella dell’articolo 22, paragrafo 6, del Codice doganale dell’Ue, ove si dispone che le autorità doganali, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, gli devono comunicare le motivazioni su cui intendono basarla dandogli la possibilità di formulare osservazioni entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta.

Questa norma, a rigore, si applica alle decisioni adottate «su richiesta» e non anche alle verifiche, per cui il contraddittorio, parimenti garantito e protetto, nel diritto Ue si deve garantire entro un «ragionevole termine». Eppure, per l’amministrazione, anche nel nuovo quadro nazionale, queste disposizioni «prevalgono sulla disciplina nazionale», per cui in dogana si procede in maniera ancora peculiare a dare attuazione al «principio del contraddittorio» (o, per usare la terminologia Ue, al «diritto di essere sentiti»), con la relativa tempistica ridotta a 30 giorni.

Questo termine si applica sia alle verifiche in linea, sia a quelle a posteriori, e gli Uffici saranno tenuti a fornire all’operatore economico questo termine per l’eventuale invio di osservazioni e richieste; termine che è da intendersi riferito a tutti i diritti ed alle posizioni soggettive oggetto dell’obbligazione doganale discendente dalla dichiarazione controllata stante il carattere unitario della stessa.

Se presentate, le memorie sono – come dovrebbe essere di consueto – debitamente considerate dagli Uffici che confermeranno eventuali azioni sfavorevoli al contribuente in maniera compiutamente motivata anche in relazione a quanto dallo stesso osservato.

Fonte: Il Sole 24ORE

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