Iva/Rimborso
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023, n. 449
Istanza di rimborso Iva da parte di soggetti esteri
Il caso riguarda la restituzione dell’imposta – ai sensi dell’articolo 38-bis2, Dpr 633/1972 – in favore di un soggetto non residente non stabilito in Italia né identificato (direttamente o tramite rappresentante fiscale), per acquisti dallo stesso effettuati in Italia. La società svedese senza stabile organizzazione in Italia, che non ha provveduto all’identificazione diretta, ha effettuato alcune operazioni rilevanti ai fini Iva, riguardanti merce localizzata in Italia al momento dell’acquisto e concluse con operatori Ue identificati. Si trova, pertanto, in una situazione di credito Iva, e si domanda se – ricorrendo le condizioni individuate dell’articolo 38-bis2 citato – può chiederne il rimborso tramite la procedura del «portale elettronico». La disposizione oggetto di analisi disciplina il rimborso ai «soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza» «dell’imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19bis1 e 19bis2»; in tale situazione la richiesta di rimborso avviene secondo le modalità d’applicazione previste dalla Direttiva 2008/9/CE, ossia mediante il «portale elettronico». Secondo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, dell’articolo 38-bis2, «il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di servizi di telecomunicazione, tele-radio diffusione ed elettronici rese ai sensi dell’articolo 74-septies. […]». Inoltre, i soggetti esteri «non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell’imposta, quale applicata dallo Stato membro ove è stabilito il richiedente». Come indicato nel sito web dell’agenzia delle Entrate: 1) il rimborso tramite il «portale elettronico» può essere richiesto con cadenza trimestrale o annuale. In particolare, la domanda di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno successivo. Quella annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno; 2) se il contribuente vanta un credito Iva per un periodo inferiore a 3 mesi, potrà richiedere il rimborso del credito utilizzando la richiesta annuale. Per esempio, il contribuente in possesso di fatture per i mesi di gennaio e febbraio (ma non di marzo) non può chiedere il rimborso per il 1° trimestre, ma lo potrà fare soltanto con la richiesta annuale. Con la Risposta in esame l’agenzia chiarisce che, in relazione alla necessità di identificazione in Italia per documentare le operazioni effettuate (quelle attive), già la risoluzione 28/E/2012 ha specificato che – quando le operazioni domestiche intercorrono tra soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia, né qui in possesso di una stabile organizzazione – il cedente deve emettere fattura con Iva utilizzando la partita Iva italiana, acquisita mediante identificazione diretta (se stabilito ai fini Iva in un Paese Ue o in un Paese terzo che abbia stipulato accordi di reciproca assistenza amministrativa ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 35-ter, Dpr 633/1972) ovvero attraverso un rappresentante fiscale (ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto Iva). Nel caso concreto, nel presupposto che la merce fosse effettivamente già localizzata in Italia al momento dell’acquisto, e che l’istante non avesse, né abbia allo stato attuale, una stabile organizzazione in Italia compete ai fornitori Ue assolvere l’Iva con le modalità ordinarie, emettendo fattura per il tramite di una stabile organizzazione in Italia o, in mancanza di questa, mediante identificazione ai fini Iva nel nostro Paese. Con la propria posizione Iva italiana i fornitori assolveranno agli obblighi di rivalsa e di versamento dell’imposta. Quindi, l’istante non ha nessun obbligo di identificazione, né al fine di documentare le operazioni attive (poste in essere dai fornitori esteri) né per chiedere il rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati.
Iva/Split payment
www.agenziaentrate.gov.it
Soggetti obbligati allo split payment: disponibilità degli elenchi 2024
Sono stati resi disponibili, dal Dipartimento delle Finanze, nell’apposita sezione del sito web, gli elenchi per l’anno 2024 dei soggetti (società, enti e fondazioni) tenuti all’applicazione dello split payment, come disposto dall’articolo 17-ter, comma 1-bis, Dpr 633/1972. Per le Amministrazioni pubbliche (società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali; enti o società controllate dalle Amministrazioni locali; enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza; enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni pubbliche) va fatto riferimento all’elenco pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it. Gli elenchi sono aggiornati al 20 ottobre 2023 (la pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno ha effetti per l’anno successivo). Infatti, gli elenchi sono aggiornati costantemente durante l’anno, con l’effetto che la disciplina dello split payment si applica o non è più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (circolare agenzia delle Entrate n. 9/E/2018). Pertanto, prima di applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti è necessario verificare la presenza del cedente o del prestatore di servizi nell’elenco riferito all’anno di interesse. Si precisa che è possibile effettuare la ricerca delle società indicate nei 6 elenchi pubblicati tramite codice fiscale o denominazione. I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni nell’elenco in parola fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta. Si ricorda che il meccanismo dello split payment prevede che l’Iva addebitata dal cedente/prestatore nelle fatture emesse venga versata dal cessionario/committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circolare agenzia delle Entrate n. 1/E/2015). Ecco perché nelle fatture elettroniche, nel campo «Esigibilità Iva», va indicato il codice «S» per indicare che l’operazione è soggetta alla scissione (split) dei pagamenti.La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate verso: 1) le Amministrazioni pubbliche definite dall’articolo 1, comma 2, legge 196/2009 e presenti nell’elenco «IPA» citato; 2) gli enti, fondazioni e società individuati dal Dipartimento del Tesoro (articolo 5-ter, comma 2, Dm 23 gennaio 2015), come ad esempio, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Agevolazioni/Crediti di imposta
Interrogazione parlamentare 24 ottobre 2023, n. 5-01514
Quotazione delle PMI: proroga del credito d’imposta
Gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, commi 89-92, legge 205/2017 relativo ai costi di consulenza sostenuti dalle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tenuto conto del notevole impatto che la predetta misura ha prodotto, favorendo la quotazione sul mercato azionario italiano, gli interroganti chiedono di sapere quali interventi, anche normativi, intenda adottare il Governo/il Legislatore per garantire alle PMI anche per il prossimo anno la misura in esame. Al riguardo, viene rappresentato che il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha formulato una proposta da inserire nel disegno di legge di Bilancio per il 2024 finalizzata a prorogare al 31 dicembre 2025 la disciplina del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, disponendo, nel contempo, l’integrazione delle risorse stanziate per l’anno 2024 – portandole da 10 a 15 milioni di euro – nonché lo stanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Viene, pertanto, annunciato che è all’attenzione del Governo l’eventuale proroga della misura in argomento compatibilmente con i saldi di finanza pubblica fissati per la legge di Bilancio 2024. Ad ogni buon conto, si rammenta che la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la legge delega per la riforma fiscale, all’articolo 9, comma 1, lettera g), prevede, tra i principi e criteri direttivi per l’attuazione della stessa, la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi.
Immobili/Superbonus 110%
Interrogazione parlamentare 24 ottobre 2023, n. 5-01516
Superbonus: riepilogo di cessione del credito/sconto in fattura
In occasione dell’incontro con i funzionari del Fisco è stata riepilogata l’attuale situazione relativa alle cessioni del credito/sconto in fattura per gli interventi edilizi. In particolare, per gli interventi rientranti nel Superbonus di cui al Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), nell’anno 2024, la detrazione spetta nella misura:
a) del 70% per le spese sostenute dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a), dell’articolo 119, Dl 34/2020) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119, Dl 34/2020);
b) del 110% per le spese sostenute per interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 8-ter dell’articolo 119, Dl 34/2020);
c) del 110% per le spese sostenute per interventi contemplati dal comma 10-bis dell’articolo 119, Dl 34/2020 ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (comma 8-ter dell’articolo 119, Dl 34/2020).
Va ricordato che il Dl 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni) ha introdotto, per gli interventi ammessi al Superbonus elencati al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta: dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta. Tuttavia, il Dl 11/2023 ha previsto la possibilità di continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti: a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni; b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni; c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. È stata altresì prorogata la cennata possibilità anche in relazione agli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della Regione Marche. Pertanto, per i suddetti interventi ammessi al Superbonus, ricorrendo le condizioni appena illustrate, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è prevista anche per il 2024.z
Locazione/Indice Istat
Comunicato Istat, GU 23 ottobre 2023, n. 248
Indice dei prezzi al consumo di settembre 2023
È stato pubblicato il comunicato Istat che riporta gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2023, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e dell’articolo 54, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice (119,3 su base 100 del 2015) segna una variazione percentuale rispetto: 1) al mese precedente di +0,2%; 2) allo stesso mese dell’anno precedente di +5,1%; 3) allo stesso mese di due anni precedenti di +14,2%.
Dogane/Diritti doganali
Dm 11 ottobre 2023, GU 20 ottobre 2023, n. 246
Diritti doganali: tasso di interesse per il pagamento differito
Il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali è fissato, ai sensi dell’articolo 79, Dpr 43/1973, nella misura dello 0,165% per il periodo dal 13 luglio 2023 al 12 gennaio 2024. Si ricorda che il pagamento differito dei diritti doganali avviene previa autorizzazione della dogana. Gli operatori possono pagare i relativi diritti liquidati, senza interessi, fino al 30° giorno lavorativo successivo a quello di notifica dell’obbligazione doganale o a quello di scadenza del periodo di contabilizzazione globale. Il ricevitore della dogana può autorizzare una maggiore dilazione fino a un massimo di 90 giorni per la sola fiscalità interna (Iva e accise), con applicazione di interessi. Così, ad esempio, il tardivo versamento – oltre il termine di 30 giorni previsto per il pagamento differito – di quanto previsto dalla normativa sulle accise comporta il pagamento di un interesse, oltre che dell’indennità di mora (articolo 3, comma 4, Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504). La concessione della dilazione per il pagamento differito è subordinata alla prestazione di specifica cauzione a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi. Nei casi di pagamento periodico, che costituisce una forma di dilazione alternativa al pagamento differito, è possibile – dietro richiesta degli operatori che effettuano operazioni doganali con continuità e previa autorizzazione della dogana – effettuare il versamento dei diritti non per ogni singola operazione, ma per tutte quelle effettuate in un periodo non superiore a 30 giorni, versando l’ammontare complessivo dei diritti senza oneri di interessi nei 2 giorni lavorativi (escluso il sabato) successivi alla chiusura del periodo. Per ogni ritardo nel pagamento dei diritti doganali viene calcolato un interesse pari al tasso fissato per il pagamento differito dei diritti stessi, maggiorato di 4 punti, da computarsi per mesi compiuti, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.
Dogane/Immissione sul mercato
Comunicato agenzia delle Dogane e dei Monopoli 16 ottobre 2023
Divieto di immissione di microparticelle di polimeri sintetici
I chiarimenti attengono al divieto di immissione di alcune tipologie di prodotti che contengono microplastiche di polimeri sintetici, previsto dal Regolamento Ue 2023/2055 (che ha modificato la Restrizione n. 78 dell’allegato XVII del Regolamento Ce 1907/2006, cd. Regolamento Reach). La Restrizione n. 78 prevede che il divieto riguardi l’immissione sul mercato di tali prodotti sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso; tale divieto «non si applica all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o contenute in miscele immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023». Con il comunicato in esame l’agenzia delle Dogane precisa: 1) cosa si intenda per «immissione sul mercato». La prima immissione sul mercato limita la portata della restrizione alla prima persona fisica o giuridica che fornisce o mette a disposizione sostanze, miscele o articoli sul mercato Ue. In pratica, se le microparticelle di polimeri sintetici che soddisfano la definizione della Restrizione n. 78 dell’allegato XVII sono state immesse sul mercato/importate nell’Ue/SEE come sostanze in quanto tali o contenute in miscele prima del 17 ottobre 2023 potranno rimanere nell’Ue/mercato SEE. Se, tuttavia, non sono state ancora importate, ovvero non hanno raggiunto l’Ue/SEE entro tale data, non saranno considerate «immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023» e si applicherà la Restrizione; 2) come considerare il glitter. Esso è da considerarsi come sostanza/miscela ai sensi del Regolamento Reach, pertanto esso è nell’ambito della Restrizione. Infatti, sebbene la forma delle particelle sia importante per l’effetto scintillante e luccicante tipico del glitter, ai fini della funzione la composizione chimica è più importante della forma, della superficie o del design, perché questi effetti luminosi possono essere realizzati solo attraverso determinate composizioni chimiche; il glitter non è da considerarsi articolo, per cui laddove lo stesso fosse parte integrante di un articolo, la Restrizione non si applica in quanto gli articoli sono fuori campo di applicazione della stessa, mentre se il glitter non fosse parte integrante di un articolo a cui lo stesso glitter è apposto, la Restrizione si applica.
Violazioni/Sanzioni
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023, n. 450
Omessa dichiarazione Iva e mancato versamento: sanzioni applicabili
La sanzione applicabile al caso di omesso versamento Iva (nella misura del 30%) resta assorbita da quella prevista per il caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva (nella misura dal 120% al 240%, con minimo di 250 euro ovvero dal 60% al 120%, con minimo di 200 euro). L’Ufficio, in sede di eventuale controllo, dovrà tener conto delle somme spontaneamente versate a titolo di sanzione, come pure potrà applicare gli articoli 7, comma 4 (riduzione fino al 50% del minimo) e 12 (concorso di violazioni e continuazione), Dlgs 472/1997. Nel caso specifico, un’agenzia d’asta internazionale è stata punita per omessa fatturazione e omessa dichiarazione di servizi imponibili resi. Superando quanto sostenuto con la circolare 54/E/2002 e aderendo a quanto affermato – ancorché in tema di imposte dirette – dalla Corte Costituzionale, sentenza 46/2023, l’agenzia delle Entrate specifica ora che se il contribuente omette la dichiarazione Iva ma comunque ha pagato le imposte dopo i 90 giorni dalla dichiarazione (quindi oltre il termine ultimo per inviare il modello), sarà sanzionato in modo proporzionale con:
– la sanzione dal 60% al 120% con minimo di 200 euro, se la dichiarazione è trasmessa entro il termine per inviare quella del periodo d’imposta successivo e comunque prima di ogni controllo;
– la sanzione dal 120% al 240% con minimo di 250 euro, se la presentazione avviene successivamente al termine di cui sopra.
Nel documento di prassi vengono anche ribaditi alcuni principi di ordine generale già oggetto di precedenti interventi sul ravvedimento operoso e, in particolare: a) non è consentito avvalersi del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso, essendo il ricorso a detto istituto consentito ai soli Uffici dell’Amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione. In altre parole, quindi, ciascuna violazione commessa va singolarmente ravveduta; b) la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, secondo la norma, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso. L’agenzia precisa le sanzioni applicabili al caso di specie:
a) violazioni di obblighi di contabilità: è prevista un’unica penalità per le scritture/documenti che non sono tenuti e poi conservati nel rispetto della legge, tenendo conto che le violazioni si configurano di anno in anno. Contestualmente all’istituzione dei libri e dei registri necessari all’emissione delle fatture per le operazioni effettuate, va fatto il versamento della sanzione prevista dall’articolo 9, comma 1, Dlgs 471/1997, ridotta ai sensi del ravvedimento per ciascun periodo d’imposta sanato (e non una sola volta per tutte le violazioni compiute);
b) violazioni relative alla dichiarazione di inizio o variazione attività: la tardiva comunicazione, seppur spontanea, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997, che può essere ridotta a un quinto del minimo se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio a regolarizzare. Per evitare tale esito è tuttavia possibile avvalersi del ravvedimento operoso (Risposta Interpello 86/2020);
c) sono dovute anche le sanzioni per: omessa fatturazione (e registrazione); omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche; omesso versamento dell’Iva dovuta; omessa presentazione della dichiarazione. L’agenzia afferma che per le prime tre violazioni è applicabile il ravvedimento operoso, ma specifica che per l’omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l’applicazione della sanzione fissa prevista dall’articolo 5, comma 1, Dlgs 471/1997 solo nell’ipotesi in cui tale versamento sia stato effettuato entro il termine stabilito dagli articoli 8, commi 1 e 6, nonché 2, comma 7, Dpr 322/1998 (entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione). Superato tale termine, quindi, anche se l’imposta è stata pagata, dev’essere applicata la sanzione proporzionale prevista dall’articolo 5, comma 1, Dlgs 471/1997. Nell’ambito dei suddetti limiti, dunque, la sanzione prevista dall’articolo 13, Dlgs 471/1997 può ritenersi assorbita da quella del precedente articolo 5.
Riscossione/Codici tributo
Risoluzione agenzia delle Entrate 26 ottobre 2023, n. 57/E
Imposta sulle transazioni finanziarie: codice tributo per l’utilizzo dell’eventuale credito
Viene istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Si tratta del codice tributo 4067 – «Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012» che va riportato nel modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria. La norma citata ha introdotto l’imposta, per il cui versamento si utilizzano i codici tributo istituiti con la risoluzione 62/E/2013: 4058, per versare l’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi; 4059, per assolvere quella sulle transazioni relative a derivati su equity; 4060, per pagare l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi. Successivamente, l’articolo 28, comma 3-bis, Dl 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ha incluso il tributo in questione e gli eventuali crediti risultanti dalla sua dichiarazione tra quelli compensabili tramite il modello F24.
Fonte: il Sole 24Ore