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Fusioni, test di vitalità da ragguagliare all’anno per l’esercizio inferiore a 12 mesi

L'Art. 172, Tuir, richiede che nel 2021 i ricavi e il costo del personale siano almeno al 40% della media di 2019 e 2020.

La domanda

Una spa con effetto dal 1° aprile 2022 ha incorporato altra Spa costituita a luglio 2019 che nel periodo ante decorrenza fusione (dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022) ha prodotto una perdita fiscale. Si chiede, ai fini del test di vitalità, se sia necessario presentare istanza di interpello considerato che il periodo d’imposta 2019 è inferiore all’anno.
R. M. – Bergamo

Il cosiddetto test di vitalità economica, previsto dall’articolo 172 comma 7 del Tuir, impone di verificare se alcuni indicatori reddituali (ricavi e costo del personale) generati nell’esercizio precedente a quello di efficacia della fusione (nel nostro caso il 2021) siano pari almeno al 40% della media degli stessi componenti verificati nei due esercizi ulteriormente precedenti (nel nostro caso 2020 e 2019). Si pone però il problema di un confronto tra dati omogenei poiché la società incorporata nel 2022 si è costituita nel 2019 e quindi in tale esercizio non consta un’attività eseguita durante l’intero arco dei 12 mesi. Il tema è stato in qualche modo, approcciato dall’agenzia delle Entrate che con la risoluzione 143 del 2008 ha affermato la necessità di verificare i componenti suddetti anche nel periodo interinale ante effetto della fusione ( nel nostro caso sarebbe il primo trimestre del 2022). A tale riguardo si è affermato che per eseguire un confronto omogeneo i dati relativi ad un esercizio inferiore a 12 mesi vanno ragguagliati ad anno. Pertanto si ritiene che un modo corretto per operare il confronto richiesto dall’articolo 172 comma 7 del Tuir sia, appunto di ragguagliare ad anno i ricavi ed il costo del personale della società incorporata per il 2019.

Fonte: Il Sole 24Ore

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