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Srl a ristretta base, per la Cgt Puglia con la definizione agevolata fuori gioco l’avviso al socio

Apertura del collegio di secondo grado in attesa dell’attuazione della delega fiscale: l’estinzione del giudizio non ha permesso di accertare un maggior reddito con effetti anche sul socio

In caso di definizione agevolata della lite pendente relativa a un avviso di accertamento emesso nei confronti di una Srl a ristretta base partecipativa, anche l’atto impositivo emesso nei confronti del socio deve essere dichiarato illegittimo. Lo ha stabilito la Cgt di secondo grado della Puglia con la sentenza 2346/23/2024 (presidente Cazzola e relatore Palmieri),

La decisione ha rilevato come l’estinzione del giudizio instaurato dalla società non ha permesso di accertare la sussistenza del maggior reddito societario; cosicché l’avviso notificato al socio non può ritenersi assistito dalla prova quanto al presupposto che giustifica l’imputazione in base all’articolo 44, Tuir. Pertanto, i giudici di secondo grado hanno accolto l’appello del contribuente e annullato l’atto impositivo.

Un principio isolato

Il principio affermato dalla sentenza in commento risulta, a quanto consta, isolato, oltre a porsi in contrasto con altre decisioni di merito, che, in modo diametralmente opposto, hanno affermato che la definizione effettuata da una società a ristretta base partecipativa «non estende automaticamente i propri effetti nei confronti dei singoli soci, rispetto ai quali l’Ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento, con l’ulteriore effetto che sono i soci a presentare eventualmente istanze dirette ad avvalersi del condono» (Commissione tributaria regionale Lombardia, n. 1815/8/22; in tal senso, Cgt secondo grado Friuli Venezia Giulia, n. 112/3/2023; Cgt secondo grado Lazio, n. 4811/1/2024).

Tale ultimo principio si inserisce nel solco tracciato dalla Cassazione (ordinanza 34968/2021) la quale, con riferimento alle diverse definizioni, ha ripetutamente affermato che «la definizione della lite relativa alla società … non importa il venir meno del presupposto impositivo da cui scaturisce l’accertamento emesso a carico del socio ai fini del recupero del maggior reddito di partecipazione… essendo la società ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti» (in tal senso, si vedano anche sentenza 386/2016ordinanza 37361/2022).

Cosa prevede la delega fiscale

In termini più generali, è interessante notare che sul tema diverso – ma sotto certi profili correlato a quello qui in esame – della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, è intervenuta di recente la legge delega di riforma fiscale. L’articolo 17, comma 1, lettera h), n. 4, legge 111/2023, prevede infatti che il Governo deve assicurare la certezza del diritto attraverso «la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci».

La disposizione normativa, poiché non ancora attuata, è stata oggetto di una interrogazione parlamentare volta a chiarire se non possa comunque trovare già immediata applicazione in relazione ai giudizi pendenti, considerato il puntuale principio direttivo recato dalla stessa.

La risposta del Mef al question time: limiti non ancora applicabili

La commissione Finanze della Camera, con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-02650 del 24 luglio 2024 (si veda l’articolo «Società a ristretta base, non ancora applicabile la norma sugli accertamenti»), ha tuttavia precisato che la previsione della legge delega non è immediatamente applicabile, ma che sarà attuata in futuro, nel rispetto della tempistica della delega. Parafrasando il titolo di un celebre film, non ci resta dunque che aspettare.

Fonte: Il Sole 24ORE

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