La mancata indicazione di crediti di imposta nel quadro RU non comporta la perdita del beneficio. Il Dlgs 1/2024, con l’articolo 13 è intervenuto su un tema che, in passato, è stato oggetto di numerose contestazioni.
Nel quadro RU del modello Redditi è necessario riportare i dati dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. La mancata indicazione dei predetti crediti costituisce certamente una violazione e il dibattito si è incentrato sulle conseguenze di questa omissione. Si è, infatti, spesso discusso se il mancato assolvimento dell’obbligo di compilazione qualificasse il credito come «non spettante» o «inesistente» e, in alcuni casi, la giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenerlo «inesistente» con la conseguente decadenza dal beneficio stesso.
L’articolo 13 del Dlgs 1/2024 risolve il dibattito prevedendo l’esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata comunicazione dei crediti di imposta con la sola esclusione crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’articolo 10 decreto 115/2017, per i quali l’inadempimento degli obblighi di registrazione determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.
L’articolo 13 in esame prevede l’applicazione di queste disposizioni con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022; dunque, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’eventuale mancata indicazione dei dati nei modelli da inviare entro il prossimo 31 ottobre non sarà più sanzionata con la perdita del credito stesso.
Il Dlgs 1/2024 ha anche previsto la semplificazione dei modelli di dichiarazione; a beneficiarne è proprio il quadro RU che, già a partire da quest’anno, richiede l’indicazione di meno dati. Le sezioni da compilare sono solo 3: la sezione I con i dati del credito maturati/utilizzato, la sezione II con indicazione delle informazioni sulle spese sostenute che danno diritto ad alcuni specifici crediti (credito “4.0”, credito “R&S” e bonus bonifica ambientale) e la sezione III contenente le informazioni sul trasferimento dei crediti e sull’eventuale superamento dei limiti di utilizzo.
La sezione 3, in particolare, è quella che va utilizzata nel caso di attribuzione del credito ai soci di società trasparenti. Come chiarito dalla circolare 9/E del 2021, l’attribuzione del credito ai soci va effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente ma anche da quella del socio. L’ente trasparente dovrà, quindi compilare il quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti agevolati, indicando nella sezione 1 l’ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell’ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori; quest’ultimo ammontare andrà anche indicato nella sezione III-B. Analogo comportamento dovranno tenere i soci compilando però, oltre alla sezione I, la sezione III-A.
Si ricorda, infine, che a partire da quest’anno non è più richiesta l’indicazione (salvo che in alcuni casi) nella sezione I di alcuni crediti «non automatici», ossia concessi da amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate, che trasmettono a quest’ultima i dati e per i quali sia prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna. L’elenco di questi crediti (e delle eccezioni) è contenuto nelle istruzioni ministeriali.
Fonte: Il Sole 24ORE