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Indebita compensazione evidente: basta la cartella di pagamento

Nei controlli automatizzati il preventivo invio della comunicazione di irregolarità da parte dell’Ufficio è necessario solo quando sussistono elementi della dichiarazione da chiarire

L’Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare la comunicazione di irregolarità, prima dell’invio della cartella esattoriale, solo nel caso in cui vi siano dubbi su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi. L’invio della comunicazione non è, invece, indispensabile nel caso in cui il contribuente ha tenuto un comportamento doloso e non ha versato le imposte dovute in base alla sua dichiarazione. Questi principi sono stati espressi dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23342 del 29 agosto 2024.

La vicenda processuale è nata a seguito della notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo automatizzato (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972). Il controllo automatizzato ha lo scopo di liquidare, mediante procedura guidata, le imposte, i contributi, i premi dovuti e i rimborsi spettanti al contribuente, sulla base dei dati che sono stati indicati nelle dichiarazioni dei contribuenti o dei sostituti d’imposta. In questa fase, che precede quella relativa al controllo sostanziale, vengono, eventualmente, corretti errori materiali o di calcolo compiuti dal contribuente, oppure si rettificano le deduzioni, le detrazioni e i crediti d’imposta se non spettanti.

In particolare, nel caso in esame, la cartella di pagamento è stata emessa in quanto una società, dopo aver effettuato numerose compensazioni, ne ha indicate solo alcune nella dichiarazione dei redditi. Per effetto di tale circostanza, la dichiarazione dei redditi presentata dalla stessa società, si era chiusa con un credito di oltre 30mila euro. Se, invece, in dichiarazione fossero state indicate tutte le compensazioni effettuate nell’anno precedente, la dichiarazione stessa si sarebbe chiusa a debito.

Inoltre, per quando riguarda l’Irap, la società aveva applicato un’aliquota inferiore rispetto a quella prevista ed aveva indicato un’eccedenza derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente, senza tener conto del fatto che tale eccedenza era stata già compensata mediante modello F24. A seguito di queste irregolarità è stata emessa una cartella di pagamento in tema di Ires, Iva e Irap.

La società destinataria dell’atto ha presentato ricorso presso la Ctp di Lecce, che lo ha accolto con decisione n. 1158 del 31 marzo 2015, ritenendo che la comunicazione di irregolarità è “…parte della procedura di controllo, liquidazione e riscossione, non può essere lasciato alla facoltà dell’Ente controllore e creditore che è invece obbligato alla sua emissione e notifica per non interrompere ed invalidare l’intera procedura intrapresa.

Nello stesso senso si è espressa la Ctr Puglia, con la sentenza n. 2663 del 27 novembre 2000 richiamando il terzo comma dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, in base al quale “Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.”

L’Amministrazione finanziaria ha presentato ricorso per Cassazione, ritenendo che la sentenza della Ctr avesse violato gli articoli 6 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, nella parte in cui ha ritenuto necessario l’invio della comunicazione di irregolarità ai fini della validità della successiva cartella di pagamento. Si è evidenziato, soprattutto, che il quinto comma del citato articolo 6 dello Statuto del Contribuente prevede che, l’Amministrazione, prima di procedere con l’iscrizione a ruolo a seguito della liquidazione automatizzata, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documenti, solo se vi siano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

I giudici della Corte di cassazione hanno ritenuto corrette le osservazioni dell’Ufficio, richiamando il proprio consolidato orientamento in base al quale, come sopra evidenziato, il preventivo invio della comunicazione di irregolarità è necessario solo quando vi è la necessità di chiarire alcuni aspetti rilevanti della dichiarazione (sentenze n. 33344/2019, n. 1101/2018, n. 9450/2018, n. 1711/2018, n. 8342/2012). Si è, altresì, confermato che tale formalità non è richiesta neanche nel caso in cui la cartella si origina a causa di un mancato pagamento di imposte indicate dal contribuente in dichiarazione.

Nel caso di specie, come si è detto, le violazioni commesse dalla società erano evidenti, risultavano da un semplice confronto tra i dati auto-dichiarati in dichiarazione e gli F24 effettuati dalla stessa società al fine di utilizzare in compensazione propri crediti. Per questi motivi, sovvertendo le conclusioni delle commissioni tributarie, i giudici della Corte di cassazione hanno ritenuto corretta la procedura seguita dall’Ufficio, con conseguente accoglimento del ricorso dell’Ufficio. Negli stessi termini ed in relazione alla stessa società, la Suprema corte si è pronunciata con l’ordinanza n. 23340 del 29 agosto 2024. 

Fonte: Agenzia delle Entrate

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