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Scissioni con scorporo, i beni assegnati conservano gli stessi valori fiscali

Nel corso del 2023, attraverso il Dlgs 19/2023 (attuativo della direttiva Ue 2121/2019), sono state introdotte diverse novità in materia di operazioni straordinarie.

Oltre a quelle riguardanti le operazioni transfrontaliere, con il nuovo articolo 2506.1 del Codice civile il legislatore ha previsto una nuova forma di scissione domestica: la “scissione mediante scorporo”.

Caratteristiche e finalità

Nella scissione con scorporo le azioni o quote della società beneficiaria vengono assegnate non direttamente ai soci della società scissa (come nell’ordinaria scissione parziale) ma alla scissa stessa, il cui patrimonio netto non subisce alcun decremento perché in contropartita all’attivo netto trasferito vengono iscritte partecipazioni sociali.

Le principali caratteristiche dell’operazione sono le seguenti:

1 la scissione deve essere parziale e non totale;

2 la beneficiaria deve essere di nuova costituzione: secondo il Notariato di Milano (massima 209 del 7 novembre 2023), lo scorporo può avvenire a favore di società già esistenti purché vengano rispettate le regole sul rapporto di cambio;

3 la scissa deve continuare la propria attività: sempre secondo la citata massima 209/2023 dei notai milanesi, la portata dell’inciso «continuando la propria attività» prevista dall’articolo 2506.1 del Codice va ridimensionata a espressione meramente descrittiva della necessità che la scissa sopravviva allo scorporo, in quanto destinataria delle partecipazioni assegnatele da chi beneficia di un’assegnazione patrimoniale;

4 la scissa non deve trovarsi in stato di liquidazione e aver iniziato la distribuzione dell’attivo.

Inoltre, secondo il Comitato notarile del Triveneto (orientamenti L.G.1 e L.G.2), è legittimo che in un unico contesto, e dunque a favore di un’unica beneficiaria, sia possibile:

effettuare una scissione con scorporo di due società scisse;

procedere con una scissione con scorporo di una società e con una scissione ordinaria di un’altra;

che la medesima società scissa proceda sia con una scissione con scorporo che con una ordinaria.

La scissione con scorporo costituisce una forma alternativa al conferimento di azienda e per tale ragione si presta alle seguenti finalità:

creazione di holding di famiglia;

creazione di sub-holding;

creazione di anelli intermedi della catena partecipativa;

suddivisione di differenti attività svolte da un ente in uno o più soggetti, così da procedere a una pianificazione industriale più efficace (ramificazione verticale).

Secondo il documento di ricerca del 14 febbraio 2024 della Fondazione nazionale dei commercialisti, questa nuova forma di scissione potrebbe altresì rappresentare un utile strumento di prevenzione/risanamento delle imprese in crisi, in base al Dlgs 14/2019.

L’ambito contabile

Se la scissione con scorporo viene effettuata in favore di una o più società di nuova costituzione interamente possedute dalla scissa, si ha un’operazione in continuità di valori contabili dei beni trasferiti alla beneficiaria, in quanto non è previsto alcun concambio e quindi non emergono eventuali plusvalori latenti.

L’unica eccezione (Assonime, circolare 14/2023) potrebbe essere rappresentata da una scissione “negativa”, poiché con questa viene trasferito un compendio contabilmente negativo che diventa positivo solo se valorizzato a valore corrente.

I principali aspetti fiscali

In attesa che vengano regolati gli aspetti tributari dell’operazione, sono molti i dubbi che gravitano intorno alla scissione con scorporo e diverse le possibili interpretazioni (Assonime, circolare 14/2023).

In relazione al valore fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute dalla scissa, i beni di primo grado ricevuti dalla beneficiaria mantengono i valori fiscali preesistenti della scissa. Dall’altro lato, le partecipazioni assegnate alla scissa in sostituzione dei beni di primo grado assumono gli stessi valori fiscali dei beni di primo grado trasferiti (principio di neutralità ex articolo 173 del Tuir).

Le partecipazioni ricevute dalla scissa dovrebbero ereditare in continuità anche il periodo di possesso relativo ai beni di primo grado da cui promanano, come avviene per il conferimento di azienda (articolo 176, commi 1 e 4, del Tuir).

Il nodo della Pex

Maggiore attenzione va prestata in relazione al requisito Pex della prima iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie. Tale requisito potrebbe non essere soddisfatto in caso di scissione con scorporo, in quanto quest’ultima può essere attuata anche in assenza di compendio aziendale e quindi per singoli asset. Si pensi al trasferimento di una pluralità di cespiti iscritti in parte tra le immobilizzazioni e in parte nell’attivo circolante. Se il valore dei beni iscritti nel circolante è preponderante rispetto a quelli dell’immobilizzato probabilmente il requisito Pex non può essere soddisfatto.

Fonte: Il Sole 24ORE

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