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Revoca rivalutazione marchi, compensabile il credito in dichiarazione

Per importi superiori a 5mila euro è necessario il visto di conformità; questo credito non è soggetto al limite di compensazione

La domanda

“Ho effettuato entro il 28 novembre 2022, tramite dichiarazione integrativa, la revoca sulla rivalutazione marchi, con conseguente credito per l’imposta sostitutiva versata, tributo 1858. Ho indicato nel quadro RX il credito da portare in compensazione in tale dichiarazione. Ancora oggi non ho utilizzato tale credito in compensazione. Posso compensarlo nel 2024? Quale anno devo indicare nel modello F24? Da ultimo, questo credito per poterlo compensare, lo dovevo riportare ogni anno nelle dichiarazioni, quadro RX, successive a quella integrativa?”
S. C. – Roma

In via preliminare, si fa rilevare che la revoca dei regimi di rivalutazione dei beni o di riallineamento dei valori civili e fiscali di cui all’articolo 110 del Dl 104/2020 doveva essere riportata nella colonna 3, della sezione I del quadro RX del modello integrativo Redditi 2021 (relativo al periodo di imposta 2020) da presentare perentoriamente entro il 28 novembre 2022. Inoltre, a norma dell’articolo 7, comma 4 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate 370046/2022, l’imposta sostitutiva a suo tempo versata e che risulta a credito per effetto dell’esercizio della predetta revoca può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97 ovvero ceduta nell’ambito di un gruppo ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del Dm 1 marzo 2018. Infine, come regola generale, si fa rilevare che la compensazione nel modello F24 dei crediti derivanti dalle dichiarazioni fiscali deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva e che il credito non utilizzato entro il suddetto termine può essere riportato in tale dichiarazione, in modo da “rigenerarlo” e poterlo compensare entro la data di presentazione della successiva dichiarazione. Tale meccanismo di “riporto” può essere ripetuto per più anni. Pertanto, alla luce di quanto finora esposto, con riferimento ai quesiti posti, si ritiene possibile l’utilizzo in compensazione del credito in esame anche nel corso del 2024 e/o negli anni successivi a condizione che lo stesso sia riportato ogni anno in dichiarazione. Inoltre, in sede di compilazione del modello F24, dovendo come “anno di riferimento” indicare il periodo di imposta cui si riferisce il credito, seppure in mancanza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che debba essere indicato il “2020” laddove l’opzione di rivalutazione (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) si perfezionava con l’indicazione dei maggiori valori nel modello Redditi SC 2021 relativo al periodo d’imposta 2020. Va detto comunque che qualora il credito in esame sia superiore a 5.000 euro, la dichiarazione dei redditi deve essere munita di visto di conformità ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera a) del Dlgs 241/97, rilasciato da parte di un soggetto abilitato, per poter procedere all’ utilizzo in compensazione mediante il modello F24. Il predetto credito non è comunque soggetto al limite di compensazione di due milioni di euro di cui all’articolo 34 della legge 388/2000, né a quello di 250.000 euro dei crediti aventi natura agevolativa di cui all’articolo 1, comma 53 della legge 244/2007.

Fonte: Il Sole 24ORE

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