Secondo il Mef (question time in commissione VI Finanze n.5-02060 di martedì 27 febbraio), il regime di esenzione dei dividendi corrisposti a fondi comuni d’investimento istituiti nella Ue o nello spazio economico europeo (See), con gestore vigilato, riguarda gli utili percepiti dal 1° gennaio 2021, come indicato nel comma 632 dell’articolo 1 della legge 178/2020.
Pertanto, il regime di esenzione – introdotto nell’articolo 27, terzo comma del Dpr 600/73 dal comma 631 dello stesso articolo – prescinde, oltre che dal periodo di formazione degli utili o dalla relativa delibera di distribuzione, anche dalla data di istituzione dei fondi.
Sono quindi stati fugati i dubbi sollevati dagli interroganti, secondo i quali la formulazione della norma sarebbe apparsa di incerta applicazione al punto da richiedere “misure, anche di carattere normativo volte a prevedere un esplicito riferimento temporale correlato all’istituzione dei fondi d’investimento per circoscrivere l’ambito applicativo dell’esenzione introdotta”.
Come ricordato dall’ufficio legislativo Finanze nella risposta di ieri, l’esenzione nasce dall’esigenza di superare le differenze previgenti tra il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli Oicr italiani e quello riservato ai dividendi percepiti dagli Oicr Ue (o See), tenuto conto che la commissione europea (Eu Pilot 8105/15/Taxu) ha considerato tale divergenza contraria ai principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento nella Ue e nello See (articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento della Ue).
In effetti, è strano che gli interroganti abbiano potuto immaginare che il legislatore possa limitare la portata della norma.
L’ambito applicativo dell’esenzione è anzi ancora eccessivamente circoscritto in quanto, nel momento in cui non comprende dividendi corrisposti a Oicr extraeuropei, resta in conflitto con il principio di libertà dei movimenti di capitale. Come emerge dalla giurisprudenza della Cassazione (sentenze 21454, 21475, 21479, 21480, 21481, 21598 del 2022 e n. 20787 del 2023), anche ai dividendi corrisposti a fondi extraeuropei deve essere garantito lo stesso regime applicabile pro-tempore ai fondi italiani (tassazione del 12,5% fino al 1° luglio 2011, esenzione dopo tale data).
Inoltre, come deciso da altra giurisprudenza della Cassazione, l’eliminazione della discriminazione dei fondi Ue e See rispetto a quelli italiani, consentita dalla legge solo a partire dal 1° gennaio 2021, doveva essere estesa ai dividendi corrisposti anteriormente a tale data (Cassazione 21647, 22262, 2268 e 22271 del 2022).
Fonte: Il Sole 24ORE