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Ordini e associazioni alla prova di sentenze e sviluppi tecnologici

Dopo la sentenza della Cassazione le attività di tenuta contabilità, dichiarazioni fiscali e buste paga, possono essere svolte solo in modo non continuativo da non iscritti agli Ordini

In un mondo delle professioni diviso in due tra professionisti iscritti a un Albo gestito da un Ordine e professionisti iscritti in elenchi, che a norma di legge (la n. 4/2013) possono svolgere attività in campi spesso simili a quelle degli iscritti agli Ordini, un ruolo particolare lo hanno gli utenti. Perché possono contestare (articolo 2231 del Codice civile) le richieste di pagamento di prestazioni professionali, svolte da soggetti non iscritti all’Ordine. Solo per talune professioni le leggi (Dlgs 139/2005 per dottori commercialisti ed esperti contabili) stabiliscono quando un’attività è libera, di competenza esclusiva o concorrente. Nel frattempo la tecnologia genera interferenze, in quanto consente l’accesso a calcoli od operazioni complesse, con strumenti di ausilio (e, com’è prevedibile, con applicazioni di intelligenza artificiale). Le esclusive nel settore medico hanno limiti nel concetto di cura, ma anche in quel settore vi è una forte interferenza della tecnologia. Infine, un’ ulteriore distinzione va fatta tra le categorie di professioni, poiché quelle tecniche (ingegnere, architetto, geometra) hanno parametri definiti, connessi al risultato; altre, come la consulenza o la tutela giudiziaria, utilizzano addirittura l’aspetto meramente formale per distinguere l’attività riservata. Come se non bastasse, poi, la libertà di stabilimento e la concorrenza (articoli 54 e 56 dei Trattato europeo) mischiano le carte.

Questa ampia premessa consente di leggere il più recente orientamento della Cassazione civile (7 febbraio 2024 n. 3495), allorché un salone di bellezza ha contestato un debito per dieci anni di consulenza (dichiarazioni fiscali, contabilità, buste paga, studi di settore, rapporti previdenziali), ritenendo che queste attività non potessero essere rese da una srl di professionisti non iscritti all’Ordine. La risposta dei giudici conferma l’esistenza di spazi liberi (dichiarazioni fiscali, pagamenti: Cassazione penale 11545/2012) o relativamente liberi (che chiunque può compiere a titolo occasionale e gratuito).

Se tuttavia l’attività viene svolta in modo continuativo, stabile, organizzato e remunerato, se dà l’apparenza di un’attività professionale, emerge la diversa esigenza di tutelare l’affidamento dell’utenza e quindi di evitare che un’attività libera diventi nociva se svolta con volumi consistenti ed organizzata professionalmente, restando priva del controllo che spetta ad un ordine professionale.

Su queste premesse assumono rilievo una serie di fattori, quali la durata pluriennale delle prestazioni (Cassazione 3495/2024), l’impegno continuativo, sistematico, retribuito, organizzato (Cassazione 11545/2012). Diventa rilevante l’utilizzo di una definizione (società professionale o commercialista), l’indicazione di un oggetto sociale che comprenda attività di consulenza, risultante da biglietti da visita intestati ad uno «studio tributario», il logo che appaia in una e-mail, dove si spenda la qualifica di «dott.commercialista» (Cassazione 14815/2016); una sede fissa, con dipendenti ed attrezzature, che presenti l’attività all’esterno come un efficiente studio; ancora, attrae l’attività tra quelle riservate, il farsi remunerare un compenso annuale (non occasionale, volta per volta), l’ utilizzare titoli (posseduti, seppur senza iscrizione all’albo), la richiesta di pagamenti, in fattura, che rimandino anche ai contributi previdenziali professionali (4%) propri degli iscritti ad un albo.

Fonte: Il Sole 24ORE

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