Viene messo a disposizione di contribuenti e intermediari delegati un nuovo strumento digitale, che permetterà di gestire le richieste di assistenza direttamente nell’area riservata del proprio sito istituzionale.
Nello specifico, il provvedimento in esame è stato emanato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 al fine di disciplinare l’attivazione delle funzionalità che permettono al contribuente o all’intermediario delegato di richiedere assistenza, nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall’articolo 12-novies, Dl 34/2019.
Per le modalità e i termini per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) occorre richiamare l’articolo 6, comma 2, Dm 17 giugno 2014, il quale prevede che l’agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provveda con procedure automatizzate, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulti dovuta. Tali integrazioni sono portate a conoscenza del cedente/prestatore, all’interno del portale «Fatture e Corrispettivi», accessibile dall’area riservata del sito dell’agenzia, con le modalità previste dal provvedimento agenzia delle Entrate 4 febbraio 2021, n. 34958.
Il soggetto destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, può chiedere all’agenzia assistenza sulla comunicazione, fornendo chiarimenti utili a rideterminare le somme dovute, anche tramite i servizi online offerti dall’agenzia stessa.
A tal fine viene disposto che il servizio «CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche» permetta l’intera gestione della richiesta di assistenza tramite canale telematico. Al termine della lavorazione, l’Ufficio fornisce riscontro tramite lo stesso canale CIVIS.
Accertamento delle imposte
Cassetto fiscale: attivazione delle nuove funzionalità
Con il provvedimento in esame viene disciplinata l’attivazione delle funzionalità che permettono al contribuente di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972.
Le comunicazioni sono rese disponibili nella sezione «L’Agenzia scrive» del Cassetto fiscale; nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute oppure richiedere assistenza (tramite il canale CIVIS).
Ad avvisare il contribuente della disponibilità della comunicazione sarà un avviso all’interno dell’area riservata e, in caso di utenti dell’App Io (ai quali giunge un messaggio tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 64-bis, Dlgs 82/2005), anche un messaggio sul proprio telefono tramite questa applicazione.
Tali funzionalità arricchiscono il contenuto informativo del Cassetto fiscale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettere i) e l), legge 111/2023 (Delega per la Riforma fiscale) e dall’articolo 23, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 (sul rafforzamento dei contenuti messi a disposizione dei contribuenti dall’agenzia delle Entrate nel Cassetto fiscale), al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance, tramite lo sviluppo di nuovi servizi web rivolti ai cittadini e l’ampliamento dei contenuti presenti all’interno del Cassetto fiscale.
Agevolazioni
Settore della moda: invio delle domande di incentivi per la transizione verde e digitale
Il comunicato del ministero delle Imprese e del Made in Italy annuncia la pubblicazione sul proprio sito del Dm 8 novembre 2024, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni, volte a sostenere, sul territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori (Dm 8 agosto 2024).
I soggetti interessati alla misura di sostegno possono presentare domanda a partire dalle ore 12:00 dell’11 dicembre 2024 e fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2025.
Agevolazioni
Zes unica agricola: approvazione del modello
L’articolo 16-bis, Dl 124/2023 (introdotto dall’articolo 1, comma 7, lettera b), Dl 63/2024) ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese – indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato – attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che hanno effettuato investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali. Per l’attuazione della misura agevolativa si veda il Dm Agricoltura 18 settembre 2024.
Gli investimenti in detti beni devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica che ricomprende le zone assistite di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e le zone assistite dell’Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Per accedere al contributo i soggetti interessati devono comunicare all’agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024. Il momento dell’investimento da prendere a riferimento si basa sul criterio della competenza di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Tuir.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8, Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39).
Con il provvedimento in esame viene, pertanto, approvato il modello con le relative istruzioni. Inoltre, vengono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
La comunicazione va inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’agenzia delle Entrate. Nello specifico, va utilizzando il software denominato «ZESUNICAAGRICOLA».
Il modello è composto dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia totale al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A, contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B, contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de minimis, e dal quadro E, contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione.
Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per la fruizione del credito (ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione), nella Sezione I del modello viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e, nella Sezione II, viene richiesta l’indicazione degli estremi della certificazione.
Nel medesimo periodo (e quindi fino al 17 gennaio 2025) e con le stesse modalità è possibile:
– inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
– rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata.
Il credito d’imposta, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile.
La quota di credito d’imposta corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, il beneficiario è tenuto a trasmettere la certificazione via pec al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
Infine, se dalla comunicazione risulta che l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante sia superiore a 150mila euro, il bonus è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal Dlgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).
Agevolazioni
Investimenti in innovazione per start-up e microimprese: al via il Voucher 3I
Il decreto definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alla misura che intende sostenere le start-up innovative e le microimprese (Dm 8 agosto 2024). A queste imprese può essere concesso un voucher per l’acquisto di uno dei servizi di consulenza finalizzati: a) alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e alle ricerche di anteriorità preventive (voucher dell’importo di 1.000 euro, oltre all’Iva); b) alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (voucher dell’importo di 3.000 euro, oltre all’Iva); c) al deposito all’estero di una domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (voucher dell’importo di 4.000 euro, oltre all’Iva).
I soggetti interessati potranno presentare la domanda tramite la piattaforma online di Invitalia a partire dalle ore 12:00 del 10 dicembre 2024 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Agevolazioni
Crediti Superbonus acquistati da banche: modello e termini per la comunicazione antiusura
L’articolo 121, comma 3-ter, Dl 34/2020 ha previsto, per i crediti d’imposta Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020), sisma bonus (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl 63/2013) e bonus barriere architettoniche (articolo 119-ter, Dl 34/2020) acquistati da soggetti qualificati come banche e intermediari finanziari, la ripartizione delle rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 in ulteriori sei rate annuali di pari importo, in sostituzione dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. La misura non si applica ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che trasmettano un’apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate in cui dichiarino tale circostanza.
La disposizione – antiusura – è stata inserita dall’articolo 4-bis, comma 6, Dl 39/2024 e si applica alle rate oggetto di cessione identificate con codice univoco ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, Dl 34/2020, ossia a quelle riferite a comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione è effettuata contestualmente all’accettazione della cessione.
La norma ha demandato a un provvedimento dell’agenzia stessa l’approvazione del modello di comunicazione e l’indicazione delle modalità di trasmissione.
Pertanto, con il provvedimento in esame viene stabilito che la suddetta comunicazione debba essere inviata in via telematica all’agenzia:
a) dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate;
b) a decorrere dal 3 dicembre 2024, in occasione dell’accettazione della cessione, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data.
La comunicazione è trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, all’interno della «Piattaforma cessione crediti», direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario abilitato avente delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento agenzia delle Entrate 29 luglio 2021, n. 205147 oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite pec.
Nel caso in cui non venga effettuata la comunicazione, le rate interessate sono ulteriormente ripartite in sei rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.
Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la «Piattaforma cessione crediti» non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.
Le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 3-ter, Dl 34/2020 sono alternative a quelle di cui all’articolo 9, comma 4, Dl 176/2022.
Redditi di impresa
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di ottobre 2024
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di ottobre 2024. I valori indicati sono necessari ai fini dell’applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l’asterisco che vengono rilevate contro Euro nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.