Iva
Vendita di insetticidi per vegetali: aliquota applicabile
L’agenzia delle Entrate chiarisce l’aliquota Iva applicabile agli insetticidi, contenenti feromoni, non soggetti ad autorizzazione da parte del ministero della Salute e, di conseguenza, non qualificabili come «fitosanitari».
L’agenzia premette che non rientra nelle proprie competenze stabilire se il prodotto appartenga o meno alla categoria dei fitosanitari, e per questo ha inoltrato una richiesta di parere tecnico al ministero della Salute ed al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
Non è stata, però, ottenuta una risposta nei tempi richiesti.
Pertanto l’Amministrazione finanziaria effettua le seguenti considerazioni: a) il numero 110, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% per la cessione dei prodotti fitosanitari; b) la risoluzione 64/E/2010 ha specificato che i prodotti vanno individuati sulla base del comune significato attribuito attraverso criteri merceologici; c) i prodotti in commento consentono di attirare l’infestante mediante l’erogazione di feromoni, per poi catturarlo ed ucciderlo; di conseguenza, pur non essendo soggetti all’autorizzazione ministeriale, questo insetticida può essere considerato come «prodotto fitosanitario» e può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta.
Agevolazioni
Compravendita di quote/azioni di Pmi innovative: esclusa l’agevolazione fiscale
È esclusa l’agevolazione fiscale – prevista, in materia di start-up e Pmi innovative, ai sensi dell’articolo 29, Dl 179/2012 e dell’articolo 4, comma 9, Dl 3/2015 – nei casi di acquisto tramite compravendita di quote/azioni di Pmi innovative.
In particolare, viene chiarito il concetto di «investimento agevolato» secondo quanto previsto dall’articolo 3 delle norme attuative della misura agevolativa (Dm 7 maggio 2019). In tale concetto rientrano esclusivamente i conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start-up o Pmi innovativa, sia in sede di aumento del capitale sociale (cfr. anche circolare 16/E/2014).
Infatti, come indicato anche nella relazione illustrativa al Dl 179/2012, l’intento del legislatore era quello di predisporre una serie di misure sul fronte delle risorse finanziarie a disposizione delle start-up e delle Pmi, introducendo incentivi fiscali per incoraggiare gli investimenti da parte di privati e aziende che investono direttamente o per il tramite di società di investimento specializzate.
Pertanto, sono esclusi dal beneficio fiscale gli acquisti di azioni/quote di Pmi innovative tramite compravendita di partecipazioni già detenute da soggetti terzi, in quanto non supportano la nascita o lo sviluppo delle start-up e Pmi innovative e, di conseguenza, non rientrano nella ratio dell’agevolazione.
Agevolazioni
Prospetto Zes: certificazione degli investimenti
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, il documento «Certificazione del prospetto ZES», al fine di supportare operativamente il revisore coinvolto nella certificazione degli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali.
Come prevede l’articolo 7, comma 14, Dm 17 maggio 2024 «Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC)».
Il documento in esame analizza le fasi essenziali di accesso alle agevolazioni fiscali:
– lettera di incarico;
– check list e principali controlli consigliati;
– lettera di attestazione;
– relazione di certificazione del revisore.
Agevolazioni
Industria 4.0: escluso dal tax credit il bene in comodato
L’acquisto di un bene strumentale, avvenuto al termine di un periodo di utilizzo dello stesso mediante un contratto di comodato, non consente la fruizione del credito d’imposta, di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, legge 178/2020, in quanto il bene risulta carente del requisito della novità (al momento dell’acquisto). Ciò anche se l’acquisto è effettuato dallo stesso soggetto che aveva utilizzato il bene, senza soluzione di continuità, in comodato.
Sostenibilità
Il revisore della sostenibilità: requisiti e obblighi
Il documento, reso disponibile sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, reca un commento sui requisiti e sugli obblighi della nuova figura professionale del revisore della sostenibilità, introdotta a seguito del recepimento in Italia della Direttiva Ue 2022/2464 (cd. Direttiva Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) ad opera del Dlgs 125/2024.
Lo scopo del documento è quello di agevolare la comprensione delle funzioni e delle responsabilità in generale del revisore legale, nonché di quelle specifiche legate all’identificazione e alla valutazione del rischio di errori significativi della rendicontazione di sostenibilità.
Crisi d’impresa
Piani di risanamento: sopravvenienze attive escluse parzialmente dalla tassazione
L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità dell’esclusione parziale da tassazione, ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir, delle sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti generate da un piano di risanamento attestato (articolo 56, Dlgs 1/2019).
La disposizione del Tuir dispone che «in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (…) ovvero di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267 del 1972, pubblicato nel registro delle imprese (…) la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico (…)».
L’agenzia precisa che, ancorché il Tuir richiami ancora l’articolo 67, comma 3, lettera d), Rd 267/1942 (legge fallimentare), e non il Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019), l’applicazione della norma interessa comunque l’imprenditore in stato di crisi o d’insolvenza, che intende risanare la propria posizione debitoria allo scopo di proseguire l’attività.
Pertanto, le sopravvenienze attive derivanti dall’attuazione del piano di risanamento attestato possono beneficiare dell’esclusione parziale da tassazione ai sensi del Tuir, a condizione che il piano sia stato pubblicato nel Registro delle imprese.
Riscossione
Ecotassa: codici tributi per il versamento a seguito di controlli
I codici tributo istituiti con la risoluzione in commento permettono di versare l’Ecotassa a seguito delle attività di controllo.
Si ricorda che l’imposta, prevista dall’articolo 1, commi 1042 e seguenti, legge 145/2018, è stata applicata dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 sull’acquisto (anche in locazione finanziaria) e sull’immatricolazione dei veicoli. L’importo dovuto era parametrato alle emissioni in atmosfera (numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro) da parte dei veicoli stessi.
La risoluzione 26 febbraio 2019, n. 31/E ha istituito il codice tributo per il versamento spontaneo dell’imposta in oggetto (3500).
Ora, al fine di consentire il versamento, tramite il modello F24 ELIDE, dell’imposta dovuta a seguito delle attività di controllo e dei relativi interessi e sanzioni, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
– A600 per l’imposta;
– A601 per le sanzioni;
– A602 per gli interessi.
Infine, per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dall’agenzia delle Entrate si utilizza il codice tributo A100.
Riscossione
Bonus Natale: codici tributo per l’utilizzo del credito d’imposta da parte dei sostituti
Si ricorda che l’articolo 2-bis, Dl 113/2024 ha previsto un’indennità di 100 euro rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari. Per i primi chiarimenti si veda la circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E.
In particolare, il comma 4 dell’articolo 2-bis prevede che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta. I sostituti d’imposta, a loro volta, recuperano le somme erogate sotto forma di credito d’imposta, che possono utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Con la risoluzione in esame vengono istituiti i seguenti codici tributo con cui i sostituti d’imposta potranno utilizzare suddetto credito in compensazione nei modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP):
– 1703 (per il modello F24);
– 174E (per il modello F24 EP).