Anche i dirigenti delle holding industriali sono soggetti all’addizionale del 10% sui compensi corrisposti a titolo di bonus e stock option ai vertici delle imprese del settore finanziario. A confermarlo è la Cgt Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari) con la sentenza 207/2/2024.
L’articolo 33 del Dl 78/2010 ha previsto un’addizionale Irpef del 10% per gli emolumenti corrisposti, a titolo di bonus e stock option eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione, erogati in favore di dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché nei confronti di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (quali gli amministratori) appartenenti allo stesso settore.
L’addizionale viene trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione degli emolumenti. La disposizione ha generato vari dubbi interpretativi sul significato da attribuire alla nozione di “settore finanziario”.
Secondo l’agenzia delle Entrate (circolare 4/E/2011) il generico riferimento al “settore finanziario” comprendeva anche le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali con la conseguenza che l’addizionale prevista doveva applicarsi anche ai dirigenti di tali imprese.
Di diverso avviso vari giudici di merito e anche i primi arresti della Suprema corte (22692/2022). Successivamente invece la Cassazione ha modificato orientamento, condividendo in buona sostanza la tesi dell’amministrazione finanziaria.
Nel caso in esame, il presidente del consiglio di amministrazione di una holding industriale quotata, chiedeva il rimborso di queste addizionali. L’interessato proponeva ricorso contro il diniego dell’amministrazione, evidenziando tra l’altro che la società non svolgeva attività di tipo finanziario, ma un’attività “produttiva”, come del resto tutte le società controllate. Di conseguenza non poteva qualificarsi holding finanziaria, ma holding industriale. Pertanto non era compresa nel “settore finanziario “ cui fa riferimento la norma in questione. Da qui, l’illegittimità del diniego dell’ufficio rispetto alla richiesta di rimborso delle addizionali.
La Cgt, dopo aver dato atto del differente orientamento di legittimità, ha condiviso il più recente orientamento della Suprema corte, in base al quale l’addizionale si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al settore in questione nella sua globalità e complessità. Nella nozione sono ricompresi anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza o che svolgano attività rivolta al pubblico, e quindi anche i dirigenti di holding industriali, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti gli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi.