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Start up innovative, quando la costituzione genera vantaggi

  • Quando Ottobre – dicembre

  • Cosa scade Finestra per l’esercizio lungo

  • Per chi Per consulenti che assistono la costituzione di start-up innovative

  • Come adempiere Redazione atto e contestuale delibera

1In sintesi

La corretta costituzione di una start-up innovativa dipende da una serie di elementi e adempimenti specifici che richiedono una profonda conoscenza di tutta la normativa che guida la costituzione e la gestione delle imprese innovative (Start-up e Pmi).

Per un professionista che assiste (o che intenda assistere) le start-up innovative è, quindi, fondamentale conoscere alcuni aspetti, anche pratici, dell’intera vita delle imprese innovative, già dalle fasi che ne precedono la costituzione: aspetti peculiari che, se applicati correttamente, possono creare notevoli vantaggi e benefici per la società e i soci.

Di particolare interesse è il tema della finestra ideale per costituire una start-up, con la peculiarità dell’“esercizio lungo” per proseguire, poi, con un accorgimento pratico, l’aumento di capitale contestuale alla costituzione, che può ottimizzare tempi e costi per i fondatori di una start-up.

Ad esempio, gli aumenti di capitale effettuati da persone fisiche possono godere della detrazione fiscale del 50%, in luogo di quella del 30%: se il capitale fosse sottoscritto (e versato) interamente in sede di costituzione, l’intero apporto potrebbe usufruire solamente della detrazione del 30%.

La recente Legge 28 ottobre 2024 n. 162, con esclusivo riferimento alla detrazione del 30% e per la sola parte che eccede l’imposta lorda, consente la conversione della detrazione di imposta in credito di imposta.

Ciò introduce una variabile ulteriore nella scelta tra detrazione 30% e detrazione 50%, in quanto tutti quei soggetti che non hanno Irpef “capiente” per assorbire l’intera detrazione potrebbero trovare conveniente optare per quella del 30%.

2Durata dell’esercizio sociale: i mesi migliori per costituire

Nel nostro ordinamento i soggetti giuridici (società di persone e società di capitali) possono statutariamente determinare esercizi sociali non coincidenti con l’anno solare.

Gli effetti di questa scelta sono però differenti sul piano tributario, in quanto l’articolo 76 Tuir stabilisce, per le società di capitali, che il periodo di imposta (Ires e Irap) coincide con quello di gestione della società.

Nel caso delle società di persone, invece, il reddito è trasferito per trasparenza ai soci; la norma di riferimento diventa quindi l’articolo 7 Tuir, secondo il quale «l’Irpef è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma».

Nelle società di persone questo “doppio binario” crea rilevanti problemi di gestione della fiscalità dei soci, ragione per cui, quasi sempre, il periodo di bilancio di questo tipo di società coincide con quello solare.

Nel caso delle società di capitali, invece, accade qualche volta che gli esercizi sociali non siano coincidenti con l’anno solare, e ciò può accadere per svariati motivi, ad esempio nel caso delle imprese legate al turismo che spesso seguono la stagionalità della propria attività.

Quale che sia l’esercizio sociale stabilito dallo statuto, è tuttavia prescritto che abbia una durata di 12 mesi.

CASO PARTICOLARE

Un caso particolare riguarda il primo esercizio sociale, che usualmente dura meno di 12 mesi (caso molto frequente perché la società viene costituita in corso d’anno) e che, in alcuni casi, può durare più di 12 mesi.

In sede di costituzione di una società si ritiene possibile optare per un primo esercizio sociale più lungo di 12 mesi, purché non superiore a 15 (si veda in proposito la Massima 116 del Consiglio notarile di Milano).

Il notariato considera un esercizio di 3 mesi generalmente come non significativo.

Ciò è tanto più vero nel caso delle start-up: queste società, infatti, nascono con l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi, spesso con l’esigenza iniziale di reperire risorse economiche per finanziare lo sviluppo. Pertanto, è frequente che nei primi mesi non vi siano accadimenti di gestione sufficienti a giustificare la predisposizione di un bilancio.

In definitiva, qual è il momento migliore per costituire una start-up?

3I vantaggi nella scelta del periodo di costituzione

Da una scelta ottimale rispetto al periodo di costituzione della start-up possono derivare i seguenti vantaggi:

  • evitare di predisporre un bilancio per un periodo troppo breve, che possa risultare, pertanto, non significativo;
  • minori costi e adempimenti formali (predisposizione e deposito del bilancio e – per le start-up – della pratica di mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale; revisione del bilancio nei casi di società obbligate ecc.);
  • per le società benefitevitare di redigere e depositare (con il bilancio) la relazione d’impatto.

4L’aumento di capitale contestuale alla costituzione

Nell’ambito dell’atto costitutivo, i soci possono deliberare un successivo aumento di capitale senza dover attendere l’iscrizione della società nel Registro delle imprese?

Del tema si è occupato il Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato, con l’Orientamento societario n. 83/2022: «È legittima la “decisione” – destinata ad avere efficacia dopo l’iscrizione della società e quindi dopo la sua venuta ad esistenza – di aumentare il capitale sociale assunta in sede di atto costitutivo: pur non operando la dimensione corporativa e non essendo possibile applicare le regole organizzative conseguenti – collegialità, principio di maggioranza ecc. – i soci, necessariamente tutti presenti e concordi trattandosi della fase di costituzione, possono decidere l’aumento sotto la condizione dell’iscrizione della società nel Rrii».

Del resto, come sottolineato dal Consiglio notarile, l’esigenza di “abbreviare i tempi” non è estranea al Legislatore, che ha, infatti, previsto all’articolo 2443 Codice civile la possibilità di «attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese».

L’aumento di capitale contestuale risponde, pertanto, alla medesima esigenza di velocità e flessibilità: «se questa è la ratio ci si chiede perché i soci, che possono nel contratto sociale abdicare alle loro prerogative attribuendole all’organo amministrativo (modificando così temporaneamente la naturale suddivisione dei poteri spettanti agli organi sociali come indicate dalla legge e dallo statuto), non possano essi stessi decidere una modifica statutaria che verrà eseguita dall’organo amministrativo successivamente all’iscrizione della società nel registro delle imprese».

L’orientamento indica altresì anche le condizioni per deliberare l’aumento di capitale in sede di costituzione, vale a dire:

  • la presenza di tutti i soci: non essendo ancora stata costituita la società, la decisione dei soci rappresenta una pattuizione di tipo contrattuale, che non può quindi che essere presa a maggioranza;
  • l’efficacia dell’aumento di capitale deve essere successiva all’iscrizione della società nel Registro delle imprese; la decisione, infatti, ancorché presa dai soci prima dell’iscrizione, riguarda comunque la società;
  • il capitale iniziale di costituzione deve essere integralmente liberato, nel rispetto dell’articolo 2481 Codice civile.

Le ragioni per l’aumento del capitale sociale

Per quali motivi i soci dovrebbero preferire un aumento di capitale contestuale in luogo della procedura usuale che prevede due atti successivi e distinti, atto costitutivo e atto di aumento di capitale?

Le possibili motivazioni si ritrovano nell’Orientamento già citato.

Si fa, ad esempio, riferimento alla «necessità di prevedere sin da subito un incremento dell’investimento dei soci per poter raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata, partecipare ad una gara o acquistare un bene fondamentale per la futura attività sociale e per cui è indispensabile una provvista finanziaria non immediata, ma in tempi brevi e certi.

Ancora, ad esempio, la società è costituita per partecipare ad una procedura competitiva fallimentare per aggiudicarsi un complesso aziendale importante e, nel caso di aggiudicazione, occorreranno rapidamente i danari necessari al versamento del saldo prezzo”, oppure “la necessità di prevedere sin da subito l’ingresso di un nuovo socio la cui partecipazione è fondamentale per il successo dell’impresa e che al momento non è stato ancora individuato tra più possibili candidati o non può partecipare all’atto costitutivo (ad esempio perché è un soggetto straniero che non può essere presente o si tratta di una società particolarmente strutturata che ha bisogno di tempi più lunghi per completare il proprio processo decisionale e per attribuire i poteri necessari)».

Nel caso delle start-up innovative, peraltro, vi è un’ulteriore considerazione che spesso induce ad usufruire della procedura in parola: gli aumenti di capitale effettuati da persone fisiche possono godere, infatti, della detrazione fiscale del 50%, di cui all’articolo 29-bis Dl 179/2012, in luogo di quella del 30% (articolo 4 del Decreto 7 maggio 2019 del ministero dell’Economia e delle Finanze).

Ovviamente, qualora il capitale fosse sottoscritto (e versato) interamente in sede di costituzione, l’intero apporto potrebbe usufruire solamente della detrazione del 30%.

È da sottolineare che la recente Legge 28 ottobre 2024 n. 162con esclusivo riferimento alla detrazione del 30%, e per la sola parte che eccede l’imposta lorda, consente la conversione della detrazione di imposta in credito di imposta.

Ciò introduce una ulteriore variabile nella scelta tra detrazione 30% e detrazione 50%, in quanto tutti quei soggetti che non hanno Irpef “capiente” per assorbire l’intera detrazione, potrebbero trovare conveniente optare per quella del 30%.

5Possibili criticità

Lo stesso orientamento rende conto anche di alcune riserve che possono essere avanzate contro l’aumento di capitale contestuale.

1-Inesistenza della società

La principale prende le mosse dall’inesistenza della società: se non esiste la società, allora non esiste nemmeno l’assemblea dei soci. Mancherebbe, quindi, l’organo societario deputato a prendere la decisione. Tuttavia, sempre secondo i notai toscani, le considerazioni viste sopra in merito all’aumento di capitale delegato all’organo amministrativo consentono di superare questa obiezione.

In tale prospettiva, il notariato rende conto anche delle Sentenza della Cassazione del 5 giugno 1999, n. 5533, in termini «di validità della manifestazione di volontà dei soci, plenaria ed unanime, sotto altro aspetto, quale espressione di un nuovo patto, volto a modificare l’atto costitutivo della società, indipendentemente dall’iscrizione della società nel registro delle imprese che, se evidentemente non potrebbe condizionare la validità dell’atto costitutivo, necessariamente anteriore e prodromico all’iscrizione, non può neppure ritenersi che possa condizionare la validità della convenzione modificativa, qualora tale convenzione possieda i requisiti di sostanza e di forma richiesti per l’atto costitutivo».

Sotto altro profilo, se è vero – come è vero – che le modificazioni dell’atto costitutivo possono essere decise anche prima dell’iscrizione della società nel registro imprese, fino ad arrivare allo scioglimento della società ex articolo 1372 Codice civile, non si vede perché questa decisione non possa riguardare anche una modificazione del capitale sociale; il capitale originario resta invariato e i soci stabiliscono solamente di incrementarlo in un momento successivo, stabilendone limiti e condizioni.

2- Mancato versamento del capitale iniziale

Una seconda obiezione riguarda il fatto che l’articolo 2329 Codice civile richiede, perché si possa effettuare un aumento di capitale, che il capitale precedente sia interamente versato.

Per rispondere a questa obiezione, occorre analizzare le diverse fasi di cui si compone un aumento di capitale, vale a dire deliberazione, sottoscrizione e versamento, come evidenziato nella figura che segue:

L’articolo 2329 Codice civile non vieta di prendere la decisione di aumentare il capitale (deliberazione), e nemmeno di sottoscriverlo; vieta solamente di darvi esecuzione (versamento) finché il capitale precedente non sia stato interamente versato.

6Conclusioni

Nelle fasi che precedono la costituzione di una start-up innovativa, l’attuazione delle strategie ottimali e la comprensione delle finestre ideali si rivelano determinanti.

Come evidenziato, optare per un “esercizio lungo” in fase di costituzione può generare notevoli vantaggi, eliminando la necessità di bilanci per periodi non significativi e riducendo costi e adempimenti formali. Inoltre, prevedere in fase di costituzione l’introduzione di un aumento di capitale contestuale, una pratica legittimata anche dagli orientamenti notarili, può significativamente accelerare e semplificare i processi di finanziamento necessari allo sviluppo operativo e strategico della start-up.

I consulenti e i fondatori devono però prestare attenzione alle scadenze specifiche: il primo esercizio sociale “lungo”, infatti, non deve superare i 15 mesi.

È essenziale, quindi, programmare la costituzione e gli aumenti di capitale con precisione, per ottimizzare tanto i tempi quanto i costi e, di conseguenza, massimizzare i vantaggi e i benefici (soprattutto in tema di detrazioni).

Infine, in tema di adempimenti collegati tanto alla fase di costituzione che all’aumento di capitale, il mancato rispetto delle norme sui tempi e modalità di versamento del capitale e relativa comunicazione presso il competente Registro delle imprese, può esporre a rischi legali e finanziari soprattutto in tema di possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali del 30% (detrazioni o deduzioni) o 50% (detrazioni) previste per Legge per gli investimenti in start-up innovative.

È dunque cruciale, sia per i soci fondatori che per i consulenti, garantire una scrupolosa aderenza a tutte le normative applicabili per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi associati alla costituzione di una start-up innovativa o meglio alla sua regolare iscrizione alla sezione speciale.

Fonte: Il Sole 24ORE

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