Non può essere considerato nullo l’atto impositivo emesso nei confronti di una socia di una società a base ristretta nel caso in cui non siano stati allegati o comunicati quegli atti emessi nei confronti della società stessa che il contribuente conosceva, o doveva conoscere, in base alla propria diligenza. È, infatti, un dovere del socio tenersi informato sulle questioni societarie di cui fa parte. L’ordinanza 28660/2024 della Cassazione ha accolto il ricorso dell’agenzia delle Entrate nei confronti di una socia di una Srl, tra l’altro nel caso in esame, composta da familiari.
L’accertamento al socio
A una contribuente, socia di una Srl a ristretta compagine sociale, che era stata accertata definitivamente per l’anno d’imposta 2008, veniva attribuito, assieme agli altri soci , il maggior reddito di capitale in proporzione alla percentuale di partecipazione, con ripresa tassazione per maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e addizionali, oltre a sanzioni ed interessi.
Avverso l’atto impositivo individuale, la contribuente aveva proposto ricorso davanti al giudice di secondo grado che riformava la sentenza sfavorevole della Ctp, accogliendo la motivazioni del ricorso relativa alla mancata allegazione dell’avviso di accertamento societario, in spregio alle disposizioni che vogliono trasmessi con il provvedimento impositivo anche gli atti sui quali esso si basa.
L’agenzia delle Entrate è ricorsa in Cassazione.
Lo Statuto del contribuente
L’articolo 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) dispone che gli atti dell’amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell’interessato lo stesso è allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell’atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
L’obbligo per i soci
Per i giudici di legittimità, sulla base di un consolidato orientamento della Cassazione, le motivazioni del ricorso delle Entrate sono corrette; se per un verso è vero che l’articolo 7 dello Statuto del contribuente richiede l’allegazione o la comunicazione degli atti presupposti all’avviso di accertamento, non è ben vero che un’interpretazione costituzionalmente adeguata della norma esclude la nullità dell’atto impositivo ove non siano stati allegati o comunicati quegli atti che il contribuente conosceva o doveva conoscere in base alla propria diligenza. Fra questi, nel caso di società a ristretta base societaria, vi sono gli atti impositivi di cui la società stessa è destinataria, spettando in capo ai soci un dovere di diligenza nel mantenersi informati sulle vicende societarie a prescindere dalle cariche svolte soprattutto ove la compagine ristretta comporta un’usuale partecipazione alla vita della società.
Tale è il caso in esame, ove la società è costituita da solo tre soci, tutti i familiari, tutti collegati all’attività sociale. Ne deriva un facile accesso a tutti i documenti inerenti alla società, oltre al diritto di visionarli che spetta comunque a tutti i soci non amministratori in forza, come previsto dall’articolo 2261 del Codice civile.