Con la dichiarazione integrativa possono essere apportate modifiche anche alle sezioni dedicate agli incentivi per le imprese che hanno investito in attività di R&S o in beni 4.0 nel corso del 2023. In occasione dell’invio dei modelli integrativi va dunque ripercorso in primo luogo il quadro RU che accoglie le informazioni riferite al credito d’imposta R&S e innovazione. A tal fine, occorre in particolare compilare: la sezione I del quadro RU, in cui indicare l’ammontare del credito maturato, e la sezione II (righi RU100, RU101 e RU102) indicando, per ciascuna fattispecie agevolabile, i dati relativi ai costi agevolabili, e distinguendo le spese per:
il personale;
le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software;
i contratti di ricerca extra muros;
le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali;
i servizi di consulenza;
le spese per attività commissionata;
i materiali, le forniture e altri prodotti analoghi.
Il totale, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la percentuale spettante.
Va sottolineato che, tranne che per il bonus ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno, i crediti d’imposta R&S e innovazione – ex articolo 1, commi 198 e seguenti della legge 160/2019 – non devono essere indicati nel prospetto contenuto nel rigo RS401 del modello, in quanto non costituiscono aiuti di Stato.
Ricordiamo poi che, relativamente al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi dell’Industria 4.0 effettuati nel 2023, il quadro RU del modello Redditi 2024 – da tener presente anche nell’ottica di invio integrativo – prevede la compilazione dei righi:
RU1 per indicare il codice specifico (2L);
RU5, colonna 1 o 2 (in caso di prenotazione) e colonna 3, per rilevare l’ammontare del credito d’imposta;
RU6 per indicare il credito d’imposta eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24;
RU12 con l’ammontare del credito d’imposta residuo;
RU130 riferito all’ammontare dell’investimento effettuato;
RU140 per indicare l’ammontare dell’investimento prenotato.
Particolare attenzione va posta agli investimenti agevolabili prenotati nel periodo d’imposta 2022 ed effettuati nel 2023. In questi casi l’investimento e il corrispondente credito d’imposta andavano indicati nel quadro RU del modello Redditi 2023. Di conseguenza, nel modello Redditi 2024 i dati del credito non vanno duplicati.