Super deduzione 120% per il costo dei neoassunti a tempo indeterminato anche per il triennio 2025-2027, ma servirà un incremento occupazionale progressivo da un anno all’altro. Lo prevede l’articolo 70 del disegno di legge di bilancio 2025 che estende fino al 2027 l’agevolazione che era stata introdotta dal Dlgs 216/2023 limitatamente all’esercizio 2024.
Super deduzione 120%
L’articolo 4 del Dlgs 216/2023 ha introdotto, limitatamente all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (e in presenza di numerose condizioni di accesso), una deduzione extracontabile (che si aggiunge a quella del costo imputato al conto economico) dal reddito di impresa o di lavoro autonomo professionale (valida per l’Ires o l’Irpef, ma non per l’Irap) per chi assume nuovi dipendenti a tempo indeterminato.
L’agevolazione è pari al 20% del minore importo realizzato con riferimento ai due seguenti elementi:
1 costo sostenuto nell’esercizio 2024 per i neo-assunti a tempo indeterminato;
2 incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico (voce B.9) (ovvero pagato per i professionisti) nell’esercizio 2024 rispetto all’esercizio 2023.
Se i nuovi dipendenti appartengono a particolari categorie meritevoli indicate nell’allegato al Dlgs 216/2023, la maggiorazione cresce al 30% e il calcolo si effettua con le modalità stabilite dal Dm 25 giugno 2024.
L’agevolazione, che richiede che il contribuente sia stato in attività nei 365 giorni precedenti l’1° gennaio 2024, spetta a condizione che il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 sia superiore al numero medio dei dipendenti a tempo indeterminato dell’esercizio 2023; è inoltre necessario che il numero di dipendenti complessivo (compresi quelli a tempo determinato) a fine 2024 sia superiore al numero medio complessivo dei dipendenti del 2023. I requisiti di incremento occupazionale vanno considerato al netto dei decrementi avvenuti in società controllate, controllanti o collegate (le regole applicative di questa condizione sono indicate nel Dm 25 giugno 2024.
Proroga triennale
Il disegno di legge di bilancio proroga la agevolazione per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (in pratica, si tratta degli anni 2025, 2026 e 2027), con riguardo agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascun dei tre esercizi agevolati rispetto al periodo di imposta precedente. Pertanto, in ogni anno di proroga, la super deduzione si applicherà applicando le regole del Dlgs 216/2023 con riferimento, non già all’esercizio base (2023), ma, di volta in volta, all’esercizio precedente a quello agevolato.
Ad esempio, per il 2025, l’agevolazione avrà come condizione il doppio incremento occupazionale al 31 dicembre 2025 (a tempo indeterminato e complessivo) rispetto alla media del 2024 e così pure il calcolo della super deduzione (120% o 130%) si applicherà sul minore tra costo dei neo-assunti a tempo indeterminato del 2025 e incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico 2025 rispetto al 2024.
Nel 2026, le condizioni e i calcoli riguarderanno l’incremento sul 2025 ed infine nel 2027 il parametro di raffronto sarà l’anno 2026.
Ciò significa che per ottenere l’agevolazione in ciascuno dei tre anni oggetto della proroga occorrerà un progressivo incremento del numero degli occupati e del costo del lavoro nell’intero triennio (2025 su 2024; poi 2026 su 2025 e infine 2027 su 2026), condizione evidentemente assai difficoltosa. Laddove, però, in un anno intermedio vi sia una riduzione dei parametri (nessuna super-deduzione), l’incentivo dell’anno seguente sarà molto più agevole da ottenere.
Acconti da ricalcolare
Gli acconti storici del 2026, 2027 e 2028 (oltre che quello del 2025, come già previsto dal Dlgs 216/2023) devono essere ricalcolati come se la super-deduzione nell’anno precedente non fosse stata applicata. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, infine, gli acconti previsionali non tengono conto della superdeduzione.