Nessun dubbio di illegittimità costituzionale per l’indeducibilità dell’Imu dalla base imponibile Irap disposto dall’articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011. Con la sentenza 171/2024 della Corte costituzionale (presidente Barbera, redattore Antonini) respinge tutte le censure promosse dalla Corti di giustizia tributaria di primo grado di Milano e di Reggio Emilia e conferma sul punto la precedente pronuncia n. 21/2024 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 febbraio scorso). Riprendendo quest’ultimo arresto, la sentenza 171/2024 ribadisce che la diversità del tributo regionale rispetto alle imposte sui redditi ne rende per la Corte del tutto peculiare sia il suo presupposto impositivo che la sua base imponibile, e non sindacabile la scelta del legislatore di considerare l’Imu quale costo indeducibile. Per lo stesso motivo viene negata anche la possibile doppia imposizione giuridica.
Stop, quindi, ai possibili rimborsi Irap a fronte della integrale indeducibilità dell’Imu dalla base imponibile, rimborsi che alcune imprese avevano ritenuto possibili a seguito della pronuncia della Corte n. 262/2020 in materia di imposte dirette. Come si ricorderà, con tale sentenza era stata affermata l’illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva l’indeducibilità integrale dell’Imu ai fini Irpef/Ires. Occorre rammentare che, per effetto dello stratificarsi di diversi provvedimenti di modifica, l’imposta municipale versata sugli immobili strumentali è stata deducibile ai fini delle imposte sui redditi nelle seguenti misure (i periodi d’imposta vanno intesi come in corso al 31 dicembre dell’anno citato):
al 30% nel 2013;
al 20% dal 2014 al 2018;
al 50% nel 2019;
al 60% nel 2020 e nel 2021;
al 100% dal 2022.
Successivamente la Consulta, con la citata ordinanza n. 21/2024, ha ritenuto non censurabile il percorso graduale verso la piena deducibilità disegnato dal legislatore (e definito dalla Corte «non più procrastinabile»), rinviando al mittente le censure sollevate da diversi giudici di merito. Restava qualche dubbio sull’Irap, in quanto la citata ordinanza aveva motivato
il via libera all’integrale indeducibilità dal tributo regionale in modo un po’ sbrigativo. Con la sentenza 171/2024, la Consulta torna su questo specifico aspetto, respingendo (tra l’altro) la sollevata censura di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza tra impresa acquirente dell’immobile strumentale (che subisce l’indeducibilità) e società locataria (che dedurrebbe il tributo traslato dalla locatrice nell’ambito del canone, conclusione che la Corte qualifica come meramente ipotetica).
Fonte: Il Sole 24ORE