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Start up e Pmi innovative, detrazioni compensabili

In dirittura d’arrivo la legge per la promozione dei nuovi soggetti attraverso agevolazioni fiscali. Le detrazioni per investimenti diventano crediti di imposta

La detrazione per investimenti in start up e Pmi innovative si può trasformare in credito di imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione tramite F24. È questa la principale novità derivante dalla legge di iniziativa parlamentare (primo firmatario Centemero) recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti» che è stata approvata il 9 ottobre in commissione Finanze alla Camera e lunedì 14 ottobre si appresta ad approdare in Aula per il via libera definitivo.

Per start up e Pmi innovative ci si riferisce rispettivamente alle definizioni dell’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 (legge 221/2012, cosiddetto start up act) e dell’articolo 4 del Dl 3/2015 (legge 33/2015). Come detto, la principale novità della legge appena approvata è contenuta nell’articolo 2, che interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in de minimis riconosciuta dall’articolo 29-bis del Dl 179/2012.

Partiamo da una sintesi della disciplina attuale. L’articolo 29 del Dl 179/2012 ricompensa, mediante gli strumenti della detrazione e della deduzione, gli investimenti nel capitale di rischio delle start up innovative effettuati da persone fisiche e giuridiche. In particolare, l’agevolazione è applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 sulla base delle seguenti modalità: alle persone fisiche spetta una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30 per cento dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; alle persone giuridiche spetta una deduzione dall’imponibile Ires pari al 30 per cento dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Tali incentivi sono fruibili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi e valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di Oicr e altre società che investono prevalentemente in start up e Pmi innovative. A partire dal 2017, il beneficio è condizionato al mantenimento della partecipazione nella start up innovativa («holding period») per un minimo di tre anni. L’articolo 29-bis, citato (introdotto dall’articolo 38, comma 7, del Dl 34/2020) prevede ulteriori incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start up innovative, i quali operano in alternativa a quelli già riconosciuti dall’articolo 29.

Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente ovvero per il tramite di Oicr. La detrazione si applica esclusivamente alle start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Con riferimento, invece, alle Pmi innovative, l’articolo 4, comma 9-ter, del Dl 3/2015 riconosce una analoga detrazione Irpef del 50 per cento per gli investimenti (diretti e indiretti) nel capitale sociale di una o più Pmi innovative. Per le Pmi innovative l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 300 mila euro. La novella interviene in questo particolare ambito con l’obiettivo di stimolare ulteriormente gli investimenti in imprese innovative, consentendo la fruizione del beneficio fiscale anche in caso di “incapienza” ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dall’investitore persona fisica. In questi casi, l’eccedenza non detraibile può essere trasformata in credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. La novità si applica agli investimenti effettuati dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Fonte: Il Sole 24ORE

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