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Regime forfettario con contratti misti e rateazioni Inps e Inail fino a cinque anni

Approvato dalla Camera il disegno di legge “collegato lavoro” che ora passa al Senato

Il 9 ottobre, con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti, la Camera ha approvato il disegno di legge “collegato lavoro” che ora passa al Senato. Il provvedimento contiene numerose modifiche al quadro normativo attuale, che spaziano dalla procedura di conciliazione alla somministrazione, dai lavoratori stagionali all’attività lavorativa durante la cassa integrazione, dalla durata del periodo di prova alle dimissioni di fatto.

Oltre a ciò, con un emendamento votato in commissione Lavoro, è stata introdotta la sospensione dei termini degli adempimenti tributari in favore dei liberi professionisti a fronte di ricovero dei figli minorenni per intervento chirurgico o ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave. Inoltre in caso di parto o interruzione della gravidanza oltre il terzo mese vengono sospesi i termini sono sospesi dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto o all’interruzione di gravidanza.

Viene consentito l’accesso al regime fiscale forfettario ai professionisti iscritti ad albi o repertori professionali che svolgono l’attività in favore di datori di lavoro con più di duecentocinquanta dipendenti e che siano al contempo assunti dagli stessi con contratto a tempo indeterminato e part time tra il 40 e il 50% rispetto all’orario previsto dal contratto collettivo applicato. Il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato e la relativa attività non deve sovrapporsi a quella del lavoro subordinato. Inoltre il regime forfettario diventa accessibile ai non iscritti ad albi o repertori se previsto da un accordo di prossimità (articolo 8 del decreto legge 138/2011).

Dal 2025 Inps e Inail potranno consentire il pagamento di debiti per contributi, premi e accessori di legge e non affidati agli agenti della riscossione, fino a 60 rate mensili, mentre ora possono arrivare a 24 o 36 rate e solo in via eccezionale a cinque anni. I casi in cui si applicheranno tempi più lunghi dovranno essere individuati da un decreto dei ministeri del Lavoro e dell’Economia.

In ambito previdenziale vengono unificate al 31 marzo, al 15 luglio e al 30 novembre le scadenze entro cui presentare la domanda di certificazione del diritto all’Ape sociale o per la pensione come lavoratore precoce (accessibile con almeno 41 anni di contributi e determinate condizioni soggettive). Inoltre, in caso di prescrizione del termine (dieci anni secondo la giurisprudenza) entro cui il datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali di un dipendente può fare domanda per la costituzione di una rendita vitalizia in favore del lavoratore, ora si consente a quest’ultimo di chiedere la costituzione della rendita pagandola di tasca propria.

Fonte: Il Sole 24ORE

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