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Monitoraggio fornitori black list, conta la pubblicazione in «Gazzetta»

Nel quadro RF di Redditi i costi sostenuti nell’esercizio 2023 in Stati inclusi nella lista emanata dal Consiglio Ue

Per il monitoraggio nel modello Redditi 2024 dei fornitori domiciliati in Paesi non cooperativi, vale la data di pubblicazione degli aggiornamenti della black list. Nel quadro RF della dichiarazione dei redditi vanno esposti i costi sostenuti nell’esercizio 2023 in Stati inclusi nella lista emanata dal Consiglio di Europa, tenendo conto, in caso di uscita o di ingresso del Paese, della data di pubblicazione dell’aggiornamento nella Gazzetta dell’Unione europea. Il monitoraggio è finalizzato a consentire all’agenzia delle Entrate di svolgere le indagini volte al contrasto dell’utilizzo di strutture domiciliate in tali Paesi in ottemperanza alle linee guida comunitarie.

Nuovo obbligo per i costi black list

La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) ha introdotto nell’articolo 110 del Tuir i nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies, che fanno rivivere il monitoraggio (che era in vigore, seppur con riferimento a differenti aree geografiche, fino al 2016) per i costi che provengono dai Paesi offshore inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali redatta dalla Ue.

L’obbligo si applica per i costi sostenuti (secondo regole di competenza temporale) a partire dal periodo di imposta 2023 e interessa dunque per la prima volta il modello Redditi 2024 di prossima presentazione. La disposizione stabilisce che i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti domiciliati o localizzati in uno di tali Paesi sono deducibili nei limiti del valore normale del bene o del servizio acquistato (articolo 9 del Tuir). Se il costo sostenuto supera il valore normale, la parte eccedente è deducibile solo qualora il contribuente dimostri che le operazioni, oltre ad aver avuto concreta esecuzione, rispondono ad un effettivo interesse economico. La norma, e dunque il tetto all’importo deducibile, non scatta qualora il fornitore domiciliato nello Stato non cooperativo sia una società controllata cui si applica la norma Cfc (articolo 167 del Tuir).

Indicazione in dichiarazione

Le imprese interessate devono esporre in modo distinto i costi provenienti dai Paesi non cooperativi: nel campo RF31 (cod. 70) si evidenzia, tra le variazioni in aumento, il 100% dei costi, mentre nel campo RF55 si iscrive, nelle variazioni in diminuzione, l’ammontare deducibile (cod. 92 nel limite del valore normale o cod. 93 se si fornisce la prova dell’effettivo interesse).

L’omessa o incompleta indicazione delle spese in questione fa scattare la sanzione (articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997) pari al 10% delle spese stesse, con un minimo di 500 e un massimo di 30mila euro (importo così ridotto rispetto ai precedenti 50mila euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

La lista dei Paesi interessati dalla nuova normativa ha formato oggetto di modifiche nel corso del 2023, per cui occorrerà particolare attenzione a correlare la data di sostenimento del costo con la lista vigente in quel momento. La data di efficacia della modifica (ingressi e uscite) è quella di pubblicazione nella Gazzetta Ue delle conclusioni del Consiglio Europeo che l’hanno stabilita (Assonime, circolare 19/2023).

Ad esempio, l’introduzione nell’elenco della Russia (stabilita in data 14 febbraio 2023) ha effetto dal 21 febbraio 2023 (data di pubblicazione della Gazzetta Ue che riporta le conclusioni del Consiglio). Pertanto, per i costi sostenuti presso fornitori russi fino al 20 febbraio 2023, non è richiesto il monitoraggio in dichiarazione e neppure il test del valore normale.

La sentenza 2960/2024 della Cassazione ha stabilito (con riferimento alla precedente norma sui costi black list) che rileva solo la residenza del fornitore “diretto”, senza dunque la necessità di dover indagare ove è stabilita la società controllante.

Fonte: Il Sole 24ORE

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