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Regolarizzazione magazzino, esistenze al bivio

Con la prossima scadenza del 30 settembre (si veda il Sole 24 Ore del 21 settembre 2024) scade il pagamento del primo acconto della regolarizzazione di magazzino per chi si è avvalso della proroga dei pagamenti, recentemente introdotta col Dl omnibus, in relazione ad una norma contenuta nella legge di bilancio 2024. L’iter di gestazione della stessa è stato piuttosto lungo anche perché il decreto ministeriale che ha fissato i coefficienti di maggiorazione era stato emanato solo il 24 giugno scorso, il che ha suggerito di prorogare i termini per consentire una più ampia valutazione delle opportunità. A questo punto l’operazione si chiude con gli aspetti dichiarativi e con gli impatti contabili, per i quali è stata data la possibilità di acquisire l’operazione nel 2024 per chi abbia (normalmente) già chiuso i bilanci 2023. Ma procediamo con ordine.

Aspetti dichiarativi

Alla regolarizzazione di magazzino è dedicata la sezione XXVII del quadro RQ del modello SC 2024. Ricordiamo che tale regolarizzazione può riguardare, alternativamente, l’eliminazione di quantità o valori iscritti in contabilità (che evidentemente non collima con la conta fisica delle scorte) oppure l’iscrizione di quantità (perché il magazzino effettivo risulta essere superiore a quello contabile). La prima fattispecie, che logicamente è quella più onerosa perché concettualmente sono state alienate delle rimanenze non correttamente scaricate dal magazzino (ipotesi di vendite in nero), comporta l’assoggettamento sia ad IVA sia alla sostitutiva del 18%. Così al rigo RQ 110 si indicherà:

• in colonna 1 il prodotto fra l’ammontare eliminato e il coefficiente di maggiorazione stabilito dal Dm citato;

• in colonna 2 l’aliquota media Iva riferita all’anno 2023;

• in colonna 3 l’imposta dovuta pari al prodotto delle due precedenti colonne.

Al successivo rigo RQ 111 relativo alla sostitutiva delle imposte dirette, si indicherà:

• in colonna 1 lo stesso ammontare di cui al rigo RQ 110;

• in colonna 2 il valore eliminato delle esistenze iniziali;

• in colonna 3 l’ammontare pari alla differenza delle prime due colonne;

• in colonna 4 l’imposta dovuta pari al 18 per cento moltiplicato l’ammontare di colonna 3.

La seconda fattispecie è meno onerosa perché si richiede solo la sostitutiva, in quanto gli acquisti effettuati non sono stati probabilmente contabilizzati (acquisti in nero). Per cui nel rigo RQ 112 bisognerà indicare:

• in colonna 1 le esistenze iniziali in precedenza omesse;

• in colonna 2 l’imposta dovuta, pari al prodotto fra il 18 per cento e l’ammontare di colonna 1.

Aspetti contabili

Ricordiamo che la regolarizzazione riguarda solo i soggetti Oic. Vi saranno quindi quei contribuenti che hanno gestito contabilmente l’operazione già nel bilancio 2023 e quelli che non lo hanno fatto, per i quali non si richiede di riaprire il 2023 ma si consente di contabilizzare gli effetti entro il prossimo 30 settembre nel bilancio relativo al 2024. In questi casi torna d’ausilio il recente documento della Fondazione nazionali commercialisti e Cndcec del 20 settembre scorso. In assenza di chiarimenti da parte dell’Oic, condivisibilmente si è nell’ambito degli errori contabili, per cui è necessario applicare il principio Oic 29. A quel punto occorre stabilire se l’errore è rilevante, nel qual caso la sistemazione andrà fatta a patrimonio netto (che si incrementa se si iscrivono rimanenze prima omesse, mentre si riduce se si eliminano esistenze iniziali), oppure se non è rilevante, nel qual caso si attivano le sopravvenienze attive e passive di conto economico. Se si passa a conto economico poi in dichiarazione occorrerà effettuare una corrispondente variazione in aumento o in diminuzione.

Ai fini comparativi, bisognerà rideterminare gli importi per l’esercizio precedente se l’errore è stato commesso in tale esercizio, oppure rideterminare i saldi di apertura dell’esercizio precedente se l’errore è stato commesso in precedenza.

Il documento chiarisce anche che l’imposta sostitutiva andrà iscritta nella voce 20 di conto economico (fra le imposte), mentre l’Iva andrà contabilizzata fra gli oneri diversi di gestione. È possibile rilevare le imposte direttamente a patrimonio netto (Oic 25 paragrafo 63).

Fonte: Il Sole 24ORE

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