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Consulenza legale tutelata dal segreto professionale anche in materia fiscale

La sentenza della Cgue rafforza la riservatezza delle comunicazioni tra cliente e avvocato anche quando si costituiscono strutture societarie di investimento

La riservatezza delle comunicazioni tra cliente e avvocato deve essere assicurata anche nel caso di attività di consulenza legale per la costituzione di strutture societarie di investimento e anche quando è l’amministrazione tributaria a ordinare la trasmissione di queste comunicazioni. È nel segno del rafforzamento del segreto professionale la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 settembre (C-432/23) la quale ha stabilito che, in base all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali Ue, che assicura il diritto al rispetto della vita privata, la consulenza giuridica rientra nel perimetro della tutela del segreto professionale e delle comunicazioni tra cliente e avvocato.

La vicenda aveva al centro l’Ordine degli avvocati di Lussemburgo e l’amministrazione tributaria che aveva trasmesso un’ingiunzione a una società di consulenza su richiesta dell’autorità spagnola, relativa ai servizi forniti a una società di diritto spagnolo. I giudici amministrativi lussemburghesi hanno chiamato in aiuto gli eurogiudici per la corretta interpretazione del rapporto tra la direttiva 2011/16 sulla cooperazione delle amministrazioni tributarie e il diritto alla confidenzialità delle informazioni.

La Corte di giustizia, in primo luogo, ha precisato che l’articolo 7 della Carta va letto alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che riconosce una tutela rafforzata alle comunicazioni tra avvocati e clienti. La tutela della confidenzialità delle informazioni – osserva la Corte di giustizia – comprende non solo l’attività di difesa, ma anche la consulenza legale, inclusa quella in materia fiscale e societaria. Gli avvocati, infatti, hanno un ruolo fondamentale in una società democratica, ossia l’assistenza ai propri clienti che non devono temere l’ingerenza nelle comunicazioni con l’avvocato. Questo vale per ogni settore e anche quando il legale agisce tramite una società, fornendo servizi professionali.

È vero che non si tratta di prerogative assolute e che in passato la stessa Corte ha ammesso che talune richieste non pregiudicano il contenuto essenziale del diritto al rispetto della segretezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, ma un eventuale limite a questo diritto è ammissibile solo se l’incidenza è limitata e solo a seguito dell’autorizzazione del cliente. Di conseguenza, se l’amministrazione tributaria ordina la trasmissione di informazioni detenute dal legale, relative alla costituzione di strutture societarie di investimento, si verifica, anche nei casi di esigenze di natura fiscale, una violazione dell’articolo 7 della Carta incompatibile con la tutela rafforzata di cui gode il legale anche nell’attività di consulenza.

Fonte: Il Sole 24ORE

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