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Meno dati da indicare nel quadro RU di quest’anno

Quadro RU con meno dati da indicare nei modelli Redditi 2024.

Il decreto delegato sugli Adempimenti (Dlgs 1/2024), emanato in attuazione della legge delega, ha previsto la semplificazione dei modelli di dichiarazione mediante l’eliminazione di informazioni non rilevanti per la liquidazione delle imposte e di quelle già note all’amministrazione finanziaria.

Nei modelli 2024, tale semplificazione riguarda, in particolare, il quadro RU. Quest’anno, le sezioni da compilare sono tre mentre fino allo scorso anno erano cinque nei modelli per le persone fisiche e le società di persone e sei nei modelli per le società di capitali.

Sono, infatti, eliminate la sezione II relativa al “caro petrolio”, la sezione IV riservata alle banche e la sezione V relativa ai “crediti residui”. Questi dati confluiscono nella sezione I la quale, a sua volta, presenta alcune novità. Nel rigo RU5 occorre indicare i dati relativi ai crediti maturati nel periodo di imposta distinguendo i crediti relativi agli investimenti effettuati, da indicare nella colonna 1, e quelli relativi agli investimenti prenotati. da indicare nella colonna 2. Tra i crediti prenotati non è più però necessario indicare quelli relativi ai beni materiali ma solo a quelli immateriali. Nel rigo RU9 fa la sua comparsa la colonna 3 nella quale indicare l’ammontare del credito d’imposta trasferito a seguito di trasferimento d’azienda senza estinzione del soggetto dante causa (ad esempio, nel caso di cessione di ramo d’azienda o di scissione parziale).

Sono poi ridotti i dati relativi ad alcuni specifici crediti da indicare nella sezione II (che corrisponde alla sezione IV del modello dello scorso anno).

Nel rigo RU130 sono eliminate le colonne relative agli investimenti in beni “ordinari”, diversi da quelli degli allegati A e B della legge 232/2016 poiché questo credito si è esaurito al 31 dicembre 2022; nel rigo RU140 sono eliminate le colonne relative alle spese sostenute per gli investimenti “prenotati” nel 2023 relative ai beni materiali (in linea con l’eliminazione del credito dalla colonna 2 del rigo RU5).

Nella stessa sezione sono poi eliminati i righi che lo scorso anno chiedevano informazioni relative agli investimenti del 2021, a quelli relativi al credito “formazione 4.0”, al titolare effettivo e alla verifica del cumulo del credito “4.0”.

Infine, a partire da quest’anno non è più richiesta l’indicazione di alcuni crediti non automatici, ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall’agenzia delle Entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all’importo riconosciuto e per i quali sia prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione orizzontale, salvo che non siano oggetto di trasferimento (in tale caso l’obbligo sussiste). Questi crediti sono indicati in una apposita tabella posta in calce alle istruzioni ministeriali («Tabella crediti esclusi Sezione I»).

Fonte Il Sole 24ORE

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