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Nei bilanci in forma abbreviata soglie allineate all’inflazione

Nei bilanci in forma abbreviata soglie allineate all’inflazione

Aumentate le soglie per la redazione dei bilanci in forma abbreviata e per quelli delle micro imprese e per il consolidato.

Il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre attua quanto previsto dalla direttiva 2775/23 in vigore dal 24 dicembre 2023 che, con riferimento alla decorrenza, precisa che gli stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 24 dicembre 2024.

Pertanto il decreto rivede i criteri dimensionali, relativi ai totali degli attivi dello stato patrimoniale e dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni al fine di tenere conto dell’inflazione cumulata che, per la direttiva, dal 2013 al 2023 si è attestata al 24,3 per cento.

I limiti relativi ai bilanci in forma abbreviata (Cc, articolo 2435-bis) per le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati sono ora i seguenti: totale attivo dello stato patrimoniale 5.500.000 euro (ex 4.400.000) e totale ricavi 11.000.000 euro (ex 8.800.000). Questi limiti non devono essere superati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi.

Per le microimprese (articolo 2435-ter) il totale dell’attivo é ora 220.000 euro (ex 175.000) e quello dei ricavi 440.000 euro (ex 350.000), sempre se non superati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi.

Con riferimento al bilancio consolidato (articolo 27 del Dlgs 127/91) è ora stabilito che non sono soggette all’obbligo di redazione le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non hanno superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: totale degli attivi dello stato patrimoniale 25.000.000 di euro (ex 20.000.000) e totale dei ricavi 50.000.000 euro (ex 40.000.000).

Il comma 1-bis dell’articolo 27 consente di effettuare la verifica del superamento dei limiti numerici citati senza effettuare le operazioni di consolidamento, in questo caso con maggiorazione del 20 per cento che, pertanto diventano per gli attivi 30.000.000 euro e per i ricavi 60.000.000.

In tutte le situazioni citate resta immutato il numero dei dipendenti, rispettivamente 50 (abbreviato), 5 (micro) e 250 (consolidato) e la regola che prevede di non superare due dei citati limiti riferiti a attivi, ricavi e dipendenti.

Con riferimento alla decorrenza il decreto, entrato in vigore il 25 settembre 2024, non contiene specifiche indicazioni: tuttavia, la direttiva, come accennato, prevede il recepimento della stessa entro il 24 dicembre 2024, pertanto i nuovi limiti si applicano a partire dai bilanci 2024.

E’ opportuno rammentare che i limiti citati, nel primo esercizio dell’attività dell’impresa non possono essere ragguagliati alla durata dello stesso: infatti, la norma cita “l’esercizio” ed è tale anche il primo di attività dell’impresa anche se di durata inferiore all’anno. Inoltre, in particolare per bilanci in forma abbreviata e micro, la norma non dice che i limiti devono essere necessariamente gli stessi, ma semplicemente che non devono essere superati nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi.

Fonte Il Sole 24ORE

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