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Direttore e Rspp colpevole solo se le misure previste non sono adeguate

Il preposto è responsabile per il concreto svolgimento dell’attività e relativo infortunio

Per un infortunio occorso a un lavoratore in una cava, non può essere ritenuto colpevole il direttore dei lavori e responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale senza prima verificare se ha commesso mancanze specifiche, a fronte di un idoneo documento di sicurezza e salute. Così ha deciso la Cassazione con la sentenza 31657/2024.

A fronte del decesso di un operaio che, impiegato in un’attività a rischio, non ha indossato la cintura di sicurezza, in secondo grado sono stati condannati il direttore dei lavori e responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché il preposto.

La Cassazione ricorda che il Rspp ha l’obbligo di elaborare il Dvr e i sistemi di controllo sull’attuazione delle misure precauzionali, ma non è tenuto a controllare che il datore di lavoro attui quanto indicato nel Dvr e non ha obbligo di presenza sul luogo di lavoro. È da ritenersi responsabile solo se non ha elaborato le misure preventive e protettive o i sistemi di controllo. Nel caso specifico, è stato redatto il Dds e quindi i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se lo stesso fosse adeguato o meno, controllo che non è stato svolto.

Quanto al ruolo di direttore responsabile, è vero che, in base alle norme specifiche per cave e miniere, ha l’obbligo di far osservare tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza, ma il sistema prevede la presenza anche di capi servizio e sorveglianti, con quest’ultimi che sono assimilabili al preposto. In caso di infortunio, il preposto è responsabile per quanto riguarda la concreta esecuzione della prestazione lavorativa, il dirigente per l’organizzazione dell’attività lavorativa.

Quindi, a fronte di un Dds idoneo, della presenza del preposto e della cintura di sicurezza sul luogo di lavoro, il Rspp e direttore non può essere condannato senza approfondire se l’organizzazione dei lavori è stata strutturata in modo adeguato, se era necessario un numero maggiore di dispositivi di sicurezza, se erano richieste più indicazioni sull’utilizzo degli stessi, se la formazione e informazione dei lavoratori erano adeguate. Per questo motivo la decisione nei suoi confronti è stata annullata con rinvio alla Corte d’appello.

In merito all’infortunio che si è verificato, è stato ritenuto responsabile il preposto perché avrebbe dovuto dotare il lavoratore della cintura di sicureza, effettuare le verifiche necessarie ed evitare di proseguire l’attività a fronte di un collega che si fosse rifiutato di indossare i dispositivi di protezione.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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