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Concordato, la proposta lascia fuori plusvalenze e altri attivi di esercizi precedenti

La possibilità di «gestire» il reddito per massimizzare il vantaggio fiscale deve fare i conti con i vincoli dettati dal Tuir

È ormai tempo di stimare il reddito fiscale del biennio 2024-25 per valutare l’opportunità di aderire alla proposta concordataria dell’Agenzia: una stima che non vede tutti i contribuenti allineati sul metodo.

È un dato di fatto che tutti i soggetti che determinano il reddito in base a incassi e pagamenti possono ponderare meglio la scelta sull’adesione: da un lato, la cassa permette di avere già al 31 ottobre una visuale chiara sul 2024; dall’altro, la gestione finanziaria potrà agevolare il raggiungimento dei target nel biennio. Si pensi al professionista che, in ottica ottimizzazione fiscale, ha tardato l’emissione di progetti/fatture alla fine del 2023 per spostare in avanti il reddito e la conseguente tassazione: con il concordato potrà recuperare il gap di fatturazione agevolando il raggiungimento del reddito proposto dall’Agenzia e magari fruire della completa detassazione per la quota di reddito effettivo superiore a quello oggetto di accettazione.

Situazione opposta per chi ha anticipato gli incassi al 2023 in ottica flat tax incrementale: oltre a ridurre il reddito 2024, i maggiori compensi 2023 avranno alzato l’asticella dell’adesione proposta dall’Agenzia per il biennio 2024-2025.

È più semplice cogliere la chance del concordato anche per le imprese che determinano il reddito in base alle registrazioni effettuate (articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973): anticipare l’emissione di una fattura o postergare un acquisto può infatti contribuire a pilotare la misura del reddito del biennio.

Molto più rigido, invece, è il quadro in cui devono operare le imprese che determinano il reddito con il classico metodo della “competenza economica”.

I confini della pianificazione

Nel provare a pianificare l’obiettivo reddituale per massimizzare i benefici del concordato, occorre anche ricordare che alcuni componenti positivi di reddito sono esclusi dalla proposta dell’Agenzia e quindi mantengono una propria rilevanza fiscale autonoma. In quest’ambito, spiccano le plusvalenze e le sopravvenienze attive realizzate nel periodo di efficacia del concordato.

Le plusvalenze attengono alla cessione dei beni d’impresa diversi da quelli che producono ricavi. L’articolo 86 del Tuir prevede che concorrono alla formazione del reddito se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o risarcimento per la perdita del bene o se conseguenti alla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Quindi una strategia volta ad aderire al concordato con la finalità di arbitrare la tassazione su eventuali plusvalenze latenti sui beni, nella prospettiva della loro cessione o del loro autoconsumo nel breve, non è percorribile.

Le sopravvenienze attive sono disciplinate dall’articolo 88 del Tuir che, al primo comma, ne dà una definizione piuttosto articolata. Per provare a sintetizzare possiamo dire che sopravvenienza attiva è tutto quanto attiene allo stralcio di costi o debiti o integrazione di ricavi e/o proventi di precedenti esercizi.

Per esperienza, le sopravvenienze attive sono più diffuse rispetto alle plusvalenze e meno pianificabili. Una casistica frequente è quella che riguarda la contabilizzazione di debiti a fronte dell’imputazione di costi (fatture da ricevere, ratei passivi per esemplificare) che poi possono rivelarsi, per diverse ragioni, non dovuti. Lo stralcio di questi debiti dà certamente origine a una sopravvenienza attiva che, come detto, resta esclusa dall’accordo concordatario. È un aspetto che faranno bene a considerare le imprese che magari, ingolosite dalla proposta ricevuta, potrebbero pensare all’accettazione anche con l’obiettivo di fare “pulizia” nei bilanci riguardo a poste debitorie accese da tempo, senza un’effettiva causa giuridica.

Da ultimo va detto che la rilevanza fiscale di plusvalenze e sopravvenienze attive nell’ambito del concordato, resta comunque governata dalle regole generali del Tuir. Quindi la tassazione di questi componenti dipende dal regime fiscale che a monte aveva la posta economica correlata. Una sopravvenienza attiva riferita a un costo non dedotto resta comunque, per correlazione, non tassabile. Una plusvalenza riferita alla cessione di un’auto resta tassabile in proporzione al regime di deduzione del costo ex articolo 164 del Tuir.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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