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Beni del trust retrocessi senza imposta di donazione

Presupposto impositivo è l’attribuzione al beneficiario diverso dal disponente. Le Entrate riconoscono che la reintestazione formale costituisce un atto neutro

Non è soggetto a imposta di donazione il ritrasferimento ai disponenti dei beni vincolati in un trust a seguito della cessazione del trust stesso in conseguenza della rinuncia alla posizione beneficiaria da parte dei soggetti designati quali beneficiari del trust: lo riconosce l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 165 del 1° agosto 2024.

Il caso sotto esame era quello di un trust istituito (con opzione per la legge di Jersey) nominando un trustee diverso dai disponenti (e, quindi, trasferendo al trustee stesso il patrimonio vincolato in trust dai disponenti: si trattava di taluni beni immobili); in seguito, tuttavia, questo trust aveva assunto la configurazione di trust in parte “autodichiarato” in quanto nella funzione di trustee era stato nominato, in sostituzione del trustee originario, uno degli stessi disponenti.

Nell’atto istitutivo del trust, erano stati designati, quali beneficiari del trust, i discendenti in linea retta dei disponenti in quanto lo scopo del trust era quello di apprestare un patrimonio autonomo che assicurasse benessere e protezione ai beneficiari, specie sotto il profilo di sopperire alla necessità di sostenere eventuali spese di assistenza medica. La cessazione del trust era stata prevista, nell’atto istitutivo, in coincidenza con il decesso dei disponenti o, se successiva, la data in cui il più giovane dei loro discendenti avesse raggiunto l’età di 25 anni.

Alle Entrate è stato dunque prospettato che tutti i beneficiari del trust desideravano rinunciare (con il consenso del trustee e del guardiano) alle loro posizioni beneficiarie e, con ciò, provocare la cessazione del trust: e, di conseguenza, il ritrasferimento ai disponenti del patrimonio vincolato nel trust, libero da tale vincolo.

Nella risposta n. 165 l’Agenzia osserva che con la circolare n. 34/E/2022 è stato chiarito che, in via generale, l’atto istitutivo del trust e gli atti con cui il disponente dota il trust di patrimonio, vincolandolo agli scopi del trust, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l’orientamento della Cassazione, tali atti non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee, il quale è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust. Solo con gli atti mediante i quali cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari si realizza pertanto il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Ne consegue che la «retrocessione» al disponente dei beni dal medesimo apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, come anche riconosciuto dalla Cassazione: infatti, nella sentenza n. 10256/2020, è stato deciso che «solo l’attribuzione al beneficiario, che… deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza» e nella sentenza n. 8719/2021 è stato deciso che «la “retrocessione” dei beni (non più) segregati è solo un effetto automatico della cessazione del trust» in quanto si tratta di una operazione negoziale «che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente. La reintestazione formale dei beni è atto ’’neutro’’, che come tale non può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono la manifestazione di capacità economica».

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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