Sta per scattare lo stop a comunicazioni e inviti da parte dell’Agenzia, salvo specifici casi di indifferibilità e urgenza. A partire da domani giovedì 1° agosto e fino a mercoledì 4 settembre, sono inoltre sospesi i termini per alcuni versamenti. Come indicato dal decreto Adempimenti (articolo 10, comma 1, Dlgs n. 1/2024) quest’anno sono previsti due periodi di sospensione, in cui è precluso all’Agenzia l’invio di alcune tipologie di atti.
Nel dettaglio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’amministrazione fiscale non potrà trasmettere i seguenti atti:
- le comunicazioni sui controlli automatizzati (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972)
- le comunicazioni sui controlli formali (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973)
- le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata (articolo 1, comma 412, della legge n. 311/2004)
- gli inviti all’adempimento (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).
Solo nei casi in cui sussistano ipotesi di indifferibilità e urgenza è possibile richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione. A titolo esemplificativo, come indicato nella circolare n. 9/E del 2024, possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato (articolo 331 del codice di procedura penale); l’invio di atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Restano ferme inoltre, come indicato dal successivo comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti, le disposizioni contenute nell’articolo 7-quater, comma 17, del Dl n. 193/2016, cioè dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme da controlli automatizzati, controlli formali e i versamenti relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata.
Riguardo invece ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, sono esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.