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Diffida amministrativa poco utilizzabile in ambito lavoristico

L’Ispettorato chiarisce quando può essere usata la nuova procedura introdotta dal Dlgs 103/2024

Per le violazioni amministrative sanabili, accertate dal 2 agosto 2024, anche se riferite a condotte poste in essere precedentemente, il personale ispettivo adotterà la “diffida amministrativa” introdotta dall’articolo 6 del Dlgs 103/2024. Un meccanismo premiale che, a fronte di una regolarizzazione della violazione da parte del datore di lavoro, non comporta per quest’ultimo il pagamento di alcuna sanzione e che è distinto rispetto alla diffida disciplinata dall’articolo 13 del Dlgs 124/2004, finora utilizzata dagli ispettori e che comporta sempre il pagamento di una sanzione in misura ridotta.

Il decreto entrerà in vigore il prossimo 2 agosto. In relazione alla nuova diffida, l’Ispettorato del lavoro ha diramato, con nota 1357/2024, le prime indicazioni operative da cui emerge che, a fronte delle numerose eccezioni, l’utilizzo effettivo della nuova diffida sarà possibile in un numero limitato di ipotesi.

Infatti non si può ricorrere alla diffida amministrativa qualora il fatto accertato costituisca reato (per esempio in caso di somministrazione illecita di personale) né in presenza di violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Rispetto a quest’ultime, la nota evidenzia che molte violazioni hanno riflessi sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (tra cui quelle riguardanti la tutela della maternità o le radiazioni ionizzanti) e pertanto non si deve far riferimento al solo DLgs 81/2008, non espressamente citato.

Solo altresì escluse le violazioni che comportano una sanzione amministrativa superiore nel massimo astratto e non concreto a 5.000 euro. Restano fuori, quindi, la maxisanzione per lavoro nero, nonché tutte le sanzioni proporzionali calcolate in relazione alla durata della condotta illecita (per esempio quella relativa al collocamento obbligatorio). Attenzione anche ai «vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale», in relazione ai quali lo stesso Dlgs 103/2024 non trova applicazione: si pensi all’ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione al lavoratore delle informazioni in materia di trasparenza del contratto di lavoro.

Stabilite le esclusioni, affinché il personale ispettivo possa applicare la diffida amministrativa, devono ricorrere ulteriori presupposti. Premesso che si parla unicamente di sanzioni amministrative, le relative violazioni devono essere materialmente sanabili (restano fuori, ad esempio, il mancato rispetto dei tempi di riposo e il pagamento della retribuzione con mezzi non tracciabili), indipendentemente dall’eventuale esclusione di diffidabilità, a volte prevista normativamente (per esempio l’omessa comunicazione della prestazione di lavoro intermittente). Inoltre, deve essere la prima volta, nell’arco di un quinquennio, che viene accertata una violazione sanabile.

Quanto agli aspetti procedurali, l’organo di controllo diffiderà l’interessato a sanare la violazione entro un termine di venti giorni dalla data della notificazione dell’atto. In caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estinguerà limitatamente alle inosservanze sanate. Effetto estintivo che si avrà anche nelle ipotesi in cui si accerti contestualmente sia la violazione sia l’avvenuta regolarizzazione. In caso di mancata ottemperanza, invece, verrà contestato direttamente l’illecito, con applicazione degli importi sanzionatori previsti dall’articolo 16 della legge 689/1981, entro novanta giorni dall’accertamento, tenendo conto che i giorni concessi per adempiere alla diffida sospendono quelli previsti per la notificazione degli estremi della violazione.

Le considerazioni esposte non impegnano l’amministrazione di appartenenza

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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