La domanda
“Una società vuole realizzare in economia un macchinario da utilizzare come bene strumentale nel proprio laboratorio per svolgere test e come macchina dimostrativa. I costi sostenuti per la costruzione della macchina (materie prime e costi del personale) possono accedere al credito di imposta per la Zes unica?”
G. C. – Napoli
Il comma 4 dell’articolo 16 del Dl 124/2023 prevede che il credito di imposta sia commisurato al costo complessivo dei beni strumentali oggetto dell’investimento. Il costo rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione è quello determinato ex articolo 110 del Tuir (Dpr 917/1986), che comprende anche i costi accessori.
La definizione di costo accessorio è rinvenibile nel principio contabile Oic 16, secondo il quale per costi accessori d’acquisto si devono considerare tutti i costi collegati all’acquisto che l’impresa sostiene affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata, nonché i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie affinché costituisca un bene duraturo per l’impresa.
Per gli impianti e i macchinari, rientrano tra i costi accessori: i costi di progettazione; i trasporti; i dazi su importazione; i costi di installazione; i costi e onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto. In definitiva, se, alla luce della concreta situazione di fatto, i costi oggetto del quesito possono essere qualificati, secondo corretti principi contabili, quali costi accessori ai beni strumentali oggetto dell’investimento, allora gli stessi possono rientrare nell’agevolazione.
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