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Plusvalenze non residenti con estensione del regime Pex

Circolare delle Entrate sul regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti

Con la circolare 17/E del 29 luglio l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.

La finalità della norma, introdotta dalla legge di bilancio 2024 con l’inserimento del comma 2-bis nel corpo dell’articolo 68 del Tuir, mira a estendere anche ai non residenti, in presenza delle condizioni normative (articolo 87 del Tuir) il regime Pex, superando così il contrasto con le norme unionali già stigmatizzato dalla giurisprudenza. Esso riguarda le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, da società ed enti residenti UE o SEE, privi comunque di stabile organizzazione in Italia.

Sotto il profilo soggettivo sono ricompresi società ed enti commerciali soggetti a un’imposta paritetica all’Ires nello Stato di residenza, con esclusione dei soggetti non commerciali, delle persone fisiche, delle società di persone, associazioni e trust. Tale detassazione segue la logica per cui il reddito è tassato alla produzione e non al momento dell’incasso del dividendo o del conseguimento della plusvalenza. Così ai sensi del citato comma 2-bis i soggetti non residenti UE o SEE assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e con forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale beneficiano della Pex. L’esclusione per i soggetti non residenti con branch in Italia è connessa al fatto che la branch consegue reddito d’impresa e beneficia già ex se della Pex. A meno che la partecipazione sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene.

Circa l’ambito oggettivo sono ricomprese le partecipazioni qualificate ovvero con diritti di voto superiori al 2 o al 20 per cento, oppure come partecipazione al capitale superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Restano escluse le partecipazioni in associazioni professionali residenti ed enti non commerciali residenti, in società semplici (in quanto non commerciali) e in soggetti residenti black list. Sono escluse le obbligazioni convertibili, mentre si ricomprendono opzioni e warrant, strumenti finanziari di tipo equity e contratti di associazione in partecipazione al capitale. Circa la classificazione in bilancio estero fra le immobilizzazioni, si guarda al bilancio locale se conforme alla direttiva 2013/34/UE o in quello redatto Ias/Ifrs se si tratta di strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

La plusvalenza concorre al 5 per cento computando in riduzione il 5 per cento della minusvalenza. L’eccedenza (della minus) è riportata in deduzione fino al 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, previa indicazione in dichiarazione. Le plus e le minus in questione creano una massa distinta. Sulle plusvalenze si applica l’imposta sostitutiva del 26 per cento.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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