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Operativo l’adeguamento del Fondo di solidarietà delle imprese del settore ambientale

Tra le modifiche apportate anche l’introduzione dello strumento della staffetta generazionale

Con la circolare 85 del 26 luglio 2024 l’Inps ha provveduto ad aggiornare le istruzioni amministrative relative al funzionamento del Fondo di solidarietà per il personale delle imprese del settore dei servizi ambientali, istituto con Decreto interministeriale 103594/2019.

Le modifiche apportate dal Decreto interministeriale del 29 settembre 2023 al Regolamento Istitutivo del Fondo rispondono all’esigenza di adeguare lo stesso alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge 234 del 30 dicembre 2021, la quale ha modificato il Dlgs 148/2015.

Le modifiche normative interessano l’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, la durata e la misura dell’assegno di integrazione salariale, l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie e la modifica del tetto aziendale. Il Fondo, sulla base degli accordi collettivi stipulati dalla parti sociali in data 27 dicembre 2022 e 22 giugno 2023 ha introdotto anche lo strumento della staffetta generazionale, il quale sarà oggetti di successive istruzioni operative.

Per effetto dell’intervenuto aggiornamento, il Fondo provvede a erogare l’assegno di integrazione salariale per le causali di sospensione ordinarie e straordinarie, la prestazione integrativa della Naspi, l’assegno di sostegno al reddito e provvede a garantire percorsi di riqualificazione a favore dei lavoratori in esubero.

In riferimento alle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo le modifiche addotte comprendono, dal giorno 11 novembre 2023, anche le imprese che impiegano almeno un dipendente; ne consegue che, dalla medesima data, le imprese che occupavano mediamente fino a 5 a dipendenti, in precedenza rientranti nel perimetro del Fis, sono interessate dall’obbligo di contribuzione al Fondo delle imprese del settore ambientale.

Potranno beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. In riferimento alle prestazioni massime erogabili è stato definito che non vi saranno limiti per le prestazioni erogate nel 2023, mentre invece dal 2024 viene fissato un tetto alle prestazioni in multipli della contribuzione versata, da 10 a 5 volte, fino al 2028.

Per quanto riguarda la durata della prestazione essa varia in funzione della dimensione aziendale nel semestre precedente la presentazione della domanda d’integrazione ed è pari a:

• 13 settimane per le imprese che abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti

• 26 settimane per imprese che abbiano occupato mediamente più di 4 e fino a 15 dipendenti

• per le imprese di dimensioni maggiori la durata è pari a 26 settimane per causali ordinarie, 24 mesi per riorganizzazione, 12 mesi per crisi aziendale e 36 mesi per contratti di solidarietà.

L’Inps conferma infine che, in riferimento alle imprese in precedenza escluse, potranno essere accolte le domande presentate a partire dal 27 ottobre 2023. In materia di contribuzione dovuta al Fondo si conferma che è dovuto un ulteriore contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova.

 
Fonte: Il Sole 24ORE

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