Cerca
Close this search box.

Fatture agli esportatori abituali: più facile sanare le irregolarità

Con il ritocco di una sola norma e con le modifiche alla disciplina della regolarizzazione per le fatture errate, il decreto delegato in tema di sanzioni cambia decisamente lo scenario delle violazioni in materia di plafond degli esportatori abituali.

La disposizione è rappresentata dal nuovo comma 3 dell’articolo 7 del Dlgs 471/1997, secondo cui chi emette fattura non imponibile in mancanza della dichiarazione d’intento, dal 1° settembre prossimo, sarà punito con la sanzione unica del 70% dell’imposta, in luogo di quella dal 100 al 200 per cento.

Il decreto delegato è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, comunque, la disposizione dovrà trovare collocazione nel testo unico sul sistema sanzionatorio.

Cessionari e fornitori

La nuova penalità opera anche per le violazioni del cessionario/committente che trasmetta la lettera d’intento per acquisti senz’Iva in mancanza dei relativi presupposti o che benefici del plafond oltre il limite consentito (comma 4). Allo stesso modo sarà punita la violazione del fornitore che effettui cessioni/prestazioni non imponibili prima di aver riscontrato telematicamente la trasmissione della lettera d’intento alle Entrate da parte del cliente (comma 4-bis).

Al terzo comma dell’articolo 7 rinviano inoltre le violazioni collegate alle dichiarazioni di navigazione in alto mare (articolo 8-bis, Dpr 633/1972). Altrettanto dicasi per le violazioni di mancata esportazione dei beni nei sei mesi dalla consegna, per i soggetti che fruiscono del cosiddetto “plafond vincolato”: commissionari e promotori di operazioni triangolari internazionali. La sanzione – salva la regolarizzazione dell’acquisto versando l’imposta nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine semestrale – è infatti quella del terzo comma dell’articolo 7 ridotta alla metà (35%, da settembre).

Sin qui l’intervento legislativo è di facile comprensione. Si tratta di una riduzione delle misure punitive.

L’esportatore abituale

Il quadro è più articolato per l’esportatore abituale. Si pensi al caso in cui tale soggetto riceve una fattura non imponibile senza aver trasmesso la lettera d’intento (può capitare, magari a inizio anno, che il fornitore continui a fatturare sulla base della lettera dell’anno precedente senza averne ricevuta una nuova) o al caso in cui l’esportatore, dopo aver rilasciato la dichiarazione per un certo importo (100), riceve fattura senz’Iva per un importo superiore (150). Sebbene il primo responsabile della violazione sia il fornitore, quella ricevuta dal cessionario/committente è comunque una fattura irregolare.

Fino al 31 agosto, l’errore si sana senza sanzioni versando l’imposta entro i 30 giorni successivi alla registrazione della fattura.

Se il cessionario/committente non regolarizza, si espone alla sanzione del 100% dell’Iva. Dal 1° settembre invece – in base al nuovo comma 8 dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997 (le Entrate al Telefisco del 20 settembre 2023 hanno richiamato questa norma per le violazioni in esame) – l’esportatore regolarizzerà senza versare il tributo, limitandosi semplicemente a “denunciare” l’errore al Fisco (con modalità da individuare) entro i 90 giorni dall’emissione della fattura errata. Decorso tale termine, scatta la penalità del 70%, ma l’imposta va recuperata presso il fornitore, vero autore della violazione e autonomamente sanzionato.

La vita degli operatori (che dovevano in precedenza coordinarsi per evitare possibili duplicazioni di versamento) sarà semplificata, ma gli uffici dovranno azionare tutti gli strumenti a loro disposizione per intercettare tempestivamente possibili “salti d’imposta”.

La disciplina del plafond

Al contrario, non si segnalano novità per il vero “splafonamento”. Se l’esportatore abituale acquista senz’Iva per importi superiori al dovuto, dovrebbero infatti continuare ad applicarsi le modalità in uso (risoluzione 16/E del 2017): nota d’addebito del fornitore oppure autofattura e versamento dell’Iva in F24 (o in liquidazione, per la regolarizzazione entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento). In questi casi, oltre all’imposta e agli interessi, sarà normalmente dovuta la sanzione proporzionale (70% da settembre), ferme le riduzioni da ravvedimento operoso, istituto cui è sempre possibile ricorrere.

Parlando di plafond, va infine ricordato che il decreto delegato introduce la punibilità del mancato arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione nei 90 giorni dalla consegna per le cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario o di terzi per suo conto (nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 7 del Dlgs 471/97).

In queste ipotesi, ferma la possibilità di regolarizzare l’operazione nei 30 giorni successivi, versando l’Iva e sottraendosi così alla sanzione del 50%, non va dimenticato che la “riqualificazione” dell’operazione come imponibile comporta la sua irrilevanza ai fini della disciplina del plafond (per analogia, dovrebbe però valere quanto affermato dalla risoluzione 98/2014).

Lettera d’intento ideologicamente falsa

Alfa Snc riceve a marzo e ottobre 2024 fatture in
regime di non imponibilità
a fronte delle lettere
d’intento inviate.

Si accorge tuttavia di
non essere esportatore abituale.

Quali sanzioni si applicano?

È possibile utilizzare
il ravvedimento
operoso?

In base alla decorrenza delle nuove disposizioni, considerando non applicabile
il favor rei (si veda l’articolo a fianco), per le fatture ricevute a marzo operano le vecchie sanzioni (dal 100 al 200 per cento dell’imposta); mentre
per quelle di ottobre
valgono le nuove
(70 per cento).

È possibile il ravvedimento operoso.

Splafonamento

Beta Srl si accorge che a
ottobre 2024 è stato
utilizzato plafond Iva in
eccesso rispetto al disponibile.
A quanto ammonta
la sanzione?

È possibile regolarizzare spontaneamente e fruire
delle riduzioni da ravvedimento operoso?

La sanzione è pari al 70% dell’Iva sull’importo splafonato (si applica la nuova misura).

È possibile correggere l’errore con uno dei tre metodi ammessi (risoluzione 16/E/2017) e beneficiare della riduzione della sanzione tramite ravvedimento operoso.

Errore del fornitore

e sanzioni per l’esportatore

Gamma Sas ha emesso a novembre 2024 una fattura
non imponibile per 110mila euro, a fronte di una lettera d’intento di 100mila.

L’esportatore abituale, complessivamente, non ha utilizzato plafond in eccesso rispetto al disponibile.

È sanzionabile?

L’esportatore può regolarizzare la fattura ricevuta, senza versamento alcuno, inviando alle Entrate una comunicazione “denuncia” entro 90 giorni
dall’emissione del documento irregolare (le modalità
devono ancora essere individuate).

Decorso tale termine, la sanzione è del 70 per cento.

Plafond vincolato

Il plafond vincolato utilizzato
da Teta Spa per gli acquisti
del mese di settembre 2024
si è rivelato non disponibile perché le relative
esportazioni sono avvenute decorsi sei mesi dall’acquisto.
In assenza di ulteriore
plafond libero, quali sanzioni si applicano?

In mancanza di regolarizzazione, si applica
la nuova sanzione
(35 per cento dell’imposta) perché le violazioni si
sono verificate successivamente all’entrata
in vigore delle modifiche.
È possibile il ravvedimento operoso.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator