Ripristinata, con una immediata eliminazione della circolare 10/D/2024, una flessibilità temporale per la gestione dei transiti doganali. Previste importanti semplificazioni per gli operatori Aeo nella gestione delle informazioni relative allo specifico regime e alla gestione dei sigilli di chiusura dei carichi. Queste sono, in estrema sintesi, le novità contenute dalla circolare 16/D/2024 dell’agenzia delle Dogane e monopoli (Adm). In effetti, il documento cerca di dare concrete e immediate risposte alle preoccupazioni che, in vigenza della circolare 10/D/2024, erano state sollevate dagli operatori del settore.
L’impatto di maggiore interesse riguarda i termini brevi che erano stati fissati dalla circolare 10/D/2024, per lo specifico regime doganale per l’arrivo delle merci a destinazione, termini che la circolare 16/D/2024 definisce «inopportuni» sia rispetto alla normativa unionale sia rispetto alle numerose variabili che influenzano la durata di un trasporto.
Vengono quindi superati i termini di presentazione delle merci di due giorni lavorativi per regime del transito nazionale, quattro giorni per il transito unionale nonché otto giorni per il transito comune precedentemente individuati ritenendo come valido e accettato dall’Ufficio delle Dogane il termine indicato dal dichiarante.
Solo nel caso in cui il sistema Aida disponga la necessità di una attività di controllo tale termine potrà essere oggetto di una specifica e motivata modifica in fase di controllo da parte dell’Ufficio delle Dogane.
La circolare 16/D/2024 specifica nuovamente che non è previsto in nessun caso l’utilizzo nella dichiarazione di transito di indicazioni generiche (come ad esempio «camion» «aereo», «rimorchio») in relazione al mezzo di trasporto scelto per la consegna al fine di evitarne l’eventuale sostituzione durante il tragitto, specificando però una importantissima deroga alla regola generale per i soggetti titolari dello status di Aeo.
I soggetti Aeo, infatti, quando la situazione logistica di partenza non permette l’identificazione del mezzo di trasporto, possono essere esonerati dall’obbligo di inserire l’identificativo del mezzo di trasporto nella dichiarazione di transito da presentare all’ufficio di partenza dopo il rilascio di specifiche autorizzazioni da parte dell’Agenzia delle Dogane richiedendo solamente l’inserimento del codice del proprio certificato.
Ulteriore importante semplificazione viene apportata al regime di sigillatura per tutti i soggetti aventi lo status di Aeo prevedendo la possibilità del rilascio immeditato dell’autorizzazione a seguito della presentazione della sola istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva senza essere più necessaria la descrizione dettagliata della merce assoggettata al regime di transito con dispensa della sigillatura.