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Welfare puro: la gestione del credito welfare aziendale residuo

La domanda

“Il credito welfare iniziale messo a disposizione per la categoria degli impiegati è 1500 euro e il dipendente con categoria di impiegato utilizza nel 2024 1000 euro di credito nei flexible (voucher monouso palestra per 500 euro, rimborso asilo nido di un figlio per 300 euro, rimborso del libro di testo di altro figlio per 200 euro). Il credito welfare residuo di 500 euro (credito disponibile di 1500 al netto di utilizzo di 1000) si può commutare (esempio 500) a dicembre 2024 (data di scadenza del regolamento) in moneta/retribuzione a contribuzione e tassazione ordinaria? Quale è la sorte del credito welfare residuo da welfare puro (vedi fonte regolamento)?”

Nel caso di welfare puro da regolamento, il credito welfare residuo di 500 euro in relazione alla previsione del regolamento si può conferire al fondo di previdenza complementare, al fondo sanitario, azzerare.

Nel caso di welfare puro (fonte regolamento) non è consentito convertire i 500 euro di credito welfare residuo in moneta/retribuzione sebbene a contribuzione e tassazione ordinaria (imponibile previdenziale/fiscale).

Esaminiamo le tre ipotesi:

1) nel caso di conferimento del credito welfare residuo di 500 euro al fondo di previdenza complementare al quale il dipendente è iscritto:

a) fiscalmente il contributo datoriale di 500 euro è deducibile nei limiti nei limiti di 5164,57 dal reddito di lavoro dipendente (articolo 51 comma 2 lett h del tuir, articolo 10 comma 1 lett e bis del tuir, articolo 8 comma 4 d.lgs 252/2005);

b) previdenzialmente sul contributo di 500 euro, il datore è chiamato a pagare un contributo di solidarietà del 10% (articolo 12 comma 4 lett. f legge 153/1969).

L’onere del datore sarà di 500 euro + 10% di 500 euro (contributo di solidarietà) totale costo 550 euro.

Nel caso di specificazione nel regolamento che il credito residuo inteso come costo, sarà dirottato in contributo alla previdenza complementare allora nel caso del quesito si destinerà a previdenza complementare un contributo di 454,5455, mentre il contributo di solidarietà sarà di 45,4555 per un totale costo tra contributo a previdenza complementare e solidarietà di 500 euro;

2) nel caso di conferimento del credito welfare residuo di 500 euro al fondo sanitario:

a) fiscalmente il contributo datoriale non concorre all’imponibile fiscale nei limiti di 3615,20 (articolo 51 comma 2 lett -a) del tuir);

b) previdenzialmente sul contributo di 500 euro il datore paga un contributo di solidarietà del 10% (articolo 12 comma 4 lett f) legge 153/1969).

L’onere del datore sarà di 500 euro + 10% di 500 euro (contributo di solidarietà) totale costo 550.

Anche nel caso del fondo sanitario il regolamento potrebbe indicare che per 500 euro si intende il costo (contributo al fondo sanitario + solidarietà al 10%).

Il credito welfare residuo potrebbe essere utilizzato per sottoscrivere un piano sanitario superiore(maggiori prestazioni sanitarie/ o con rimborsi maggiori) o per iscrivere un familiare a carico e non al fondo;

3) il regolamento potrebbe prevedere anche l’azzeramento del credito welfare residuo a fine piano (esempio 500 di credito welfare residuo del quesito si azzera), di conseguenza il datore sopporterebbe un minore onere – costo b9 – e del conto economico – per 500 euro in relazione al piano welfare.

Il costo del datore in relazione al piano welfare del dipendente sarebbe di 1.000 euro/ e non di 1500 euro.

Quindi le direzioni privilegiate del credito welfare residuo (esempio 500 euro) da welfare puro (vedi fonte regolamento-atto unilaterale datoriale), sono la previdenza complementare, il fondo sanitario, l’azzeramento dello stesso, mentre non è consentito normativamente la monetizzazione dello stesso sebbene a contribuzione e tassazione ordinaria (ovvero con regime ordinario).

Di conseguenza non è ammissibile normativamente che i 500 euro del quesito vengano commutati in retribuzione a contribuzione e a tassazione ordinaria (irpef/regionale/comunale).

La direzione del credito welfare residuo a fine piano (500 euro al 31 dicembre 2024), è stabilita tra quelle ammissibili normativamente (senza possibilità di prevedere la monetizzazione, ma solo nella direzione della previdenza complementare, assistenza sanitaria, azzeramento) dalla clausola del regolamento.

Ricordiamo che il welfare puro consente di utilizzare ed opzionare il credito welfare di identica misura (anche % di identica misura sull’imponibile), rivolto e messo a disposizione di generalità o categorie di dipendenti solo rispetto ai:

a) flexible (articolo 51, comma 2 del tuir);

b) ai fringe (articolo 51, comma 3 del tuir con tetto strutturale di esenzione a 258,23 anche se nell’ anno 2024 vigono tetti innalzati a 1000 euro per dipendenti e assimilati senza figli a carico, 2000 euro per dipendenti e assimilati con figlio a carico che comunicano il codice fiscale del figlio al datore-committente, con possibilità di rimborsare utenze, interessi passivi mutui prima casa, spese affitto prima casa).

Al contrario il welfare puro non consente di impiegare il credito rispetto alla moneta/retribuzione anche se la stessa viene trattata a livello contributivo e fiscale ordinariamente (a contribuzione e tassazione ordinaria).

Questo principio tipico del welfare puro vale oltre che in fase di opzione utilizzo del credito (esempio il dipendente che utilizza il credito dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024), anche rispetto al credito welfare residuo da regolamento (welfare puro) e nel caso di credito welfare aziendale residuo in caso di cessazione (cessazione prima del 31 12 2024/con credito wa residuo e non opzionato).

L’ade infatti ha sempre affermato una infungibilità tra credito welfare da welfare puro e retribuzione(vedi risoluzione 55 e 2020).

Al contrario nel caso di welfare da conversione da pdr (premio detassabile convertito in welfare) nel caso di opzione in welfare e nel caso di credito welfare residuo, sarà possibile ricommutare il credito wa in moneta a contribuzione e ad imposta sostitutiva del 5% (per l’anno 2024).

La normativa della detassazione, al contrario di quella del welfare puro, consente che il premio monetario sia convertito in welfare (clausola del cc di secondo livello+volontà del dipendente) e che il credito welfare residuo alla fine del periodo di utilizzo previsto dal contratto di secondo livello possa essere di nuovo riconvertito in moneta/premio con regime fiscale (ma non contributivo) agevolato; questo nel caso in cui la opzione per il welfare (opzione generica) e il credito welfare residuo si collochino nello stesso anno; la rimonetizzazione del credito welfare residuo nel caso della detassazione deve essere prevista dalla clausola del contratto di 2 livello.

Esempio

Pdr convertito in welfare anno 2024 per 1000 euro/esempio maggio 2024, utilizzato in flexible per 800 nel 2024 (esempio palestra/asilo nido figlio/libro testo figlio) dal 1° luglio 2024 al 30 novembre 2024 (lasso temporale per opzionare i flexible/fringe previsto dal contratto collettivo di 2 livello); 200 euro di credito welfare residuo al 30 novembre 2024 (1000-800=200 credito welfare residuo) ,commutato a dicembre del 2024 in pdr (premio detassabile/erogato a dicembre 2024) se previsto dalla clausola del contratto collettivo di 2 livello(aziendale/territoriale); i 200 euro di pdr scontano la contribuzione (es 9,19%) e la imposta sostitutiva del 5% (cod tributo 1053) nell’anno 2024 al cospetto dei requisiti previsti dalla norma.

Risposta a cura di: Roberto Vinciarelli

Fonte: Il Sole 24ORE

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